Statuto
della Regione Siciliana
Testo coordinato
dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con
R.D.L.
15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3
del 10 giugno 1946),
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
(pubblicata nella GURI n. 58
del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi
costituzionali 23 febbraio 1972,
n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo
1972), 12 aprile
1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31
gennaio 2001, n. 2
(pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001).
ARTICOLO 1
1. La Sicilia, con
le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in
Regione autonoma,
fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica dello Stato
Italiano,
sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di
Palermo è il
capoluogo della Regione.
TITOLO I
ORGANI DELLA REGIONE
ARTICOLO 2
1. Organi della
Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione.
Il Presidente della
Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
SEZIONE I
Assemblea regionale
ARTICOLO 3
suffragio universale diretto
e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale
in armonia con la
Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e
con l'osservanza di
quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio
della rappresentanza dei
sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per
l'accesso alle
consultazioni elettorali.
data delle elezioni.
3. Le elezioni della
nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della
Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e
non oltre
la seconda domenica
successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre
il
quarantacinquesimo giorno antecedente
la data stabilita per la votazione.
5. La nuova
Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli
eletti su convocazione del
Presidente della Regione in carica.
6. I deputati
regionali rappresentano l'intera Regione.
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
2
delle Camere, di un
Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.
ARTICOLO 4
Segretari
dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo
regolamento interno, che
contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni
spettanti all'Assemblea
regionale.
ARTICOLO 5
1. I deputati, prima
di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano
nell'Assemblea il
giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia
e della Regione.
ARTICOLO 6
1. I deputati non
sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le
opinioni espresse
nell'esercizio della loro funzione.
ARTICOLO 7
1. I deputati hanno
il diritto di interpellanza, di interrogazione e di
mozione in
seno all'Assemblea.
ARTICOLO 8
1. Il Commissario
dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato
lo scioglimento
dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.
2. Il decreto di
scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle
Assemblee
legislative dello Stato.
straordinaria di tre membri,
nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse
Assemblee
legislative.
4. Tale Commissione
indìce le nuove elezioni per la Assemblea regionale
nel
termine di tre mesi.
5. Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle
forme di cui al secondo e
al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della
Regione, se eletto a
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla
Costituzione o
reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere
disposta per ragioni di
sicurezza nazionale.
ARTICOLO 8 bis
1. Le contemporanee
dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la
conclusione anticipata della
legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con
legge adottata
dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
2. Le nuove elezioni
hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla
data delle
avvenute dimissioni della
maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
3
3. Nel periodo tra
lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo
regionale i Presidenti e gli
Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.
(1) La legge
costituzionale 23 febbraio 1972, n.
Assemblea regionale
siciliana (...) sono prorogati i poteri (...) della precedente Assemblea".
SEZIONE II
Presidente della
Regione e Giunta regionale
ARTICOLO 9
1. Il Presidente
della Regione è eletto a suffragio universale e diretto
contestualmente all'elezione
dell'Assemblea regionale.
2. Il Presidente
della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un
Vicepresidente che
lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Repubblica e con
l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea
regionale, con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le
modalità di elezione del
Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori,
l'eventuali
incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di
altre
cariche o uffici, nonché i
rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il
Presidente della
Regione.
4. La carica di
Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due
mandati consecutivi.
5. La Giunta
regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono
preposti ai singoli rami
dell'Amministrazione.
ARTICOLO 10
componenti una mozione di
sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata
da almeno un quinto
dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni
dalla sua presentazione.
Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i
successivi
tre mesi, alla nuova e
contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
Presidente della
Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea
regionale e del Presidente
della Regione entro i successivi
TITOLO II
FUNZIONI DEGLI
ORGANI REGIONALI
SEZIONE I
Funzioni
dell'Assemblea regionale
ARTICOLO 11
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
4
nella prima settimana di
ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo
regionale o di almeno venti
deputati.
ARTICOLO 12
dell'Assemblea regionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante
presentazione, da parte di almeno
diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Regione, di
un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta
altresì ad un numero di
consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta,
rappresentativi di almeno il 10 per
cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre
consigli provinciali.
2. Con legge della
Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei
progetti di legge di
iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono
determinati i tempi entro cui
l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.
3. I progetti di
legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea
regionale
con la partecipazione
delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi
tecnici regionali.
4. I regolamenti per
l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono
emanati dal Governo
regionale.
ARTICOLO 13
1. Le leggi
approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal
Governo regionale,
non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione
e degli Assessori
competenti per materia.
2. Sono promulgati
dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29,
comma secondo, e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
3. Entrano in vigore
nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo
diversa disposizione
compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.
ARTICOLO 13 bis.
1. Con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti
l'Assemblea
regionale sono disciplinati
l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo,
propositivo e consultivo.
ARTICOLO 14
Stato, senza
pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del
popolo italiano, ha la
legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e
foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti
privati;
e) incremento della
produzione agricola ed industriale; valorizzazione,
distribuzione, difesa dei
prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
f) urbanistica;
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
5
g) lavori pubblici,
eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse
prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave,
torbiere, saline;
i) acque pubbliche,
in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse
nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica
beneficenza ed opere pie;
n) turismo,
vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle
antichità e delle opere
artistiche;
o) regime degli enti
locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli
uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico
ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni
caso non inferiore a
quello del personale dello Stato;
r) istruzione
elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione
per pubblica utilità.
ARTICOLO 15
1. Le circoscrizioni
provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono
soppressi nell'ambito della
Regione siciliana.
liberi Consorzi comunali,
dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la
legislazione esclusiva e
l'esecuzione diretta
in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.
ARTICOLO 16
base dei principi
stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.
ARTICOLO 17
1. Entro i limiti
dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello
Stato, l'Assemblea
regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli
interessi propri della
Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi,
sopra le seguenti materie
concernenti la Regione:
a) comunicazioni e
trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità
pubblica;
c) assistenza
sanitaria;
d) istruzione media
e universitaria;
e) disciplina del
credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione
sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale,
osservando i minimi stabiliti
dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di
pubblici servizi;
i) tutte le altre
materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.
ARTICOLO 17 bis.
1. Le leggi di cui
all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8 bis, all'articolo 9, terzo
comma e all'articolo 41
bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è
prevista da apposita legge
regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne
faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
l'Assemblea regionale.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è
approvata dalla maggioranza
dei voti validi.
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
6
2. Se le leggi sono
state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti
l'Assemblea regionale,
si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, la richiesta è
sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritti al voto per
l'elezione
dell'Assemblea regionale.
ARTICOLO 18
competenza degli organi dello
Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle
Assemblee
legislative dello Stato.
ARTICOLO 19
della Regione per il
prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.
3. All'approvazione
della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto
generale della Regione.
SEZIONE II
Funzioni del
Presidente della Regione e della Giunta regionale
ARTICOLO 20
1. Il Presidente e
gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli
artt. 12, 13 comma primo
e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le
funzioni esecutive ed
amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e
17. Sulle altre non
comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività
amministrativa
secondo le direttive
del Governo dello Stato.
2. Essi sono
responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte
all'Assemblea regionale
ed al Governo dello Stato.
ARTICOLO 21
1. Il Presidente è
Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
2. Egli rappresenta
altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia
inviare temporaneamente
propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.
3. Col rango di
Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo
nelle materie che
interessano la Regione.
ARTICOLO 22
1. La Regione ha
diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal
Governo regionale,
alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla
istituzione e
regolamentazione dei servizi
nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed
aerei, che possano
comunque interessare la Regione.
TITOLO III
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
7
ORGANI GIURISDIZIONALI
ARTICOLO 23
1. Gli organi
giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli
affari concernenti la
Regione.
2. Le Sezioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le
funzioni rispettivamente
consultive e di controllo amministrativo e contabile.
3. I magistrati
della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai
Governi dello
Stato e della
Regione.
4. I ricorsi
amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi
regionali, saranno decisi dal
Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del
Consiglio di Stato.
ARTICOLO 24 (2)
1. È istituita in
Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il
Presidente ed il
Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative
dello Stato e della
Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia
giuridica.
2. Il Presidente ed
il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
la Regione.
ARTICOLO 25
a)
delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei
regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini
della efficacia dei
medesimi entro la Regione.
ARTICOLO 26
regionali nell'esercizio
delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea
regionale.
ARTICOLO 27
1. Un Commissario,
nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta
Corte i giudizi di
cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di
accuse da parte
dell'Assemblea regionale.
ARTICOLO 28
1. Le leggi
dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione
al Commissario dello
Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti
l'Alta Corte.
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
8
ARTICOLO 29
medesime.
2. Decorsi otto
giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta
copia
dell'impugnazione ovvero
scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente
della Regione sia
pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi
sono promulgate ed
immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 30
1. Il Presidente
della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il
Commissario di cui
all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta
Corte le leggi ed i
regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.
(2) La competenza
dell'Alta Corte è stata dichiarata assorbita dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 38
del 1957 della Corte
Costituzionale stessa.
(3) Dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del
1970)
(4) Dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per la parte che richiama l'art.26, dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 6 del 1970)
(5) A seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 1957, dove è detto Alta Corte
leggasi Corte
Costituzionale;
(6) La Corte
costituzionale, con sentenza n. 545 del
Commissario dello
Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti
statali.
TITOLO IV
POLIZIA
ARTICOLO 31
1. Al mantenimento
dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a
mezzo della polizia dello
Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per
l'impiego e
l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può
chiedere
l'impiego delle forze
armate dello Stato.
2. Tuttavia il
Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di
pubblica sicurezza, a
richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente
dell'Assemblea e, in casi
eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi
l'interesse generale
dello Stato e la sua sicurezza.
3. Il Presidente ha
anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo
centrale, la rimozione o il
trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.
4. Il Governo
regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per
la tutela di
particolari servizi ed interessi.
TITOLO V
PATRIMONIO E FINANZA
ARTICOLO 32
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
9
1. I beni di demanio
dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella
Regione, sono
assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato
o servizi di
carattere nazionale.
ARTICOLO 33
1. Sono altresì
assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello
Stato oggi esistenti
nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli
indicati nell'articolo
precedente.
2. Fanno parte del
patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma
delle leggi in materia
costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le
miniere, le cave e
torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del
fondo; le cose
d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque
ed in qualunque modo
ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di
uffici pubblici della
Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio
della Regione.
ARTICOLO 34
1. I beni immobili,
che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di
alcuno, spettano al
patrimonio della Regione .
ARTICOLO 35
1. Gli impegni già
assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con
adeguamento al valore della
moneta all'epoca del pagamento.
ARTICOLO 36
1. Al fabbisogno
finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali
della Regione e a mezzo
di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono però
riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi
e del lotto.
ARTICOLO 37
1. Per le imprese
industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del
territorio della Regione, ma
che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento
dei redditi viene
determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed
impianti medesimi.
organi di riscossione
della medesima.
ARTICOLO 38
1. Lo Stato verserà
annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una
somma da impiegarsi, in
base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.
2. Questa somma
tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro
nella Regione in confronto
della media nazionale.
3. Si procederà ad
una revisione quinquennale della detta assegnazione
con
riferimento alle variazioni dei
dati assunti per il precedente computo.
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
10
ARTICOLO 39
1. Il regime
doganale della Regione è di esclusiva competenza dello
Stato.
2. Le tariffe
doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai
limiti
massimi, saranno stabilite
previa consultazione del Governo regionale.
3. Sono esenti da
ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo,
nonché il macchinario
attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della
Regione.
ARTICOLO 40
1. Le disposizioni
generali sul controllo valutario emanate dallo Stato
hanno vigore
anche nella Regione.
2. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico
sulle valute, una Camera
di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della
Regione le valute
estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli
emigranti, dal turismo e dal
ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.
ARTICOLO 41
1. Il Governo della
Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.
Disposizioni finali
e transitorie
ARTICOLO 41 bis
1. Le disposizioni relative alla forma di Governo di cui all'articolo 9, commi
primo,
secondo e quarto, e
all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere
modificate con legge approvata
dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
2. Nel caso in cui
il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e
diretto, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto
e all'articolo 10.
3. Nel caso in cui
il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale,
l'Assemblea è sciolta
quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare
una maggioranza entro
sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente
stesso.
ARTICOLO 41 ter
1. Per le
modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito
dalla Costituzione per le
leggi costituzionali.
3. I progetti di
modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa
o
parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che
esprime il suo parere entro
due mesi.
4. Le modificazioni
allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a
referendum nazionale.
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
11
ARTICOLO 42
restano in carica con le
attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale,
che avrà luogo, a cura
del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del
presente Statuto, in base
alla emananda legge elettorale politica dello Stato.
2. Le circoscrizioni
dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove,
in corrispondenza alle
attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati
in base alla
popolazione di ogni circoscrizione.
ARTICOLO 43
1. Una Commissione
paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario
della Sicilia e dal
Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al
passaggio degli uffici e del
personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per
l'attuazione del
presente Statuto.
Altre disposizioni
(di carattere transitorio) contenute nella legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n.
2, "Disposizioni concernenti l'elezione diretta
dei Presidenti delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di
Bolzano", afferenti lo Statuto speciale della Regione Siciliana
Art. 1
(Modifiche allo Statuto della
Regione siciliana)
1. (Omissis).
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9
dello
Statuto della
Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il
Presidente della
Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale
al rinnovo
dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente
eletto nomina i componenti
la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno
di essi le funzioni di
Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza
assoluta dei suoi componenti
una mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della
Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in
discussione non prima di tre
giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a
nuove elezioni
dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a
nuove elezioni
dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni
volontarie, rimozione,
impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto
disposto al comma 3, le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano
all'Assemblea regionale
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Se
non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e
9 dello Statuto
della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal
comma 1 del presente
articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi
le disposizioni
statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
3. Qualora alla data
di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo
dell'Assemblea regionale
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale non sia stata approvata
la legge prevista dal citato articolo 9, terzo
comma, dello Statuto
della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti
modificazioni alla legge
elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto,
per l'elezione dell'Assemblea
regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si
osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che
disciplinano l'elezione dei
Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni
elettorali previste da tali
disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia
della Regione siciliana
e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
12
territorio dell'intera
Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle
liste regionali. E'
proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha
conseguito il maggior numero
di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della
Regione fa parte
dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo
comma dell'articolo 15
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2
dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo
periodo del presente comma
si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito
dal citato articolo 3
dello Statuto. E' eletto alla carica di Deputato regionale il candidato
capolista alla carica di
Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L'Ufficio centrale
regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti
alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato
alla
carica di Deputato,
nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo
15 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995,
n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra
elettorale minore, tra quelli
delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la
ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate siano stati
assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio
centrale regionale procede
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve
tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
spettanti alle liste di
maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione
continuano ad applicarsi, in
via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni
della legge 17 febbraio
1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23
febbraio 1995, n. 43, le
disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione
dell'Assemblea regionale,
limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa
del procedimento
elettorale e delle votazioni.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il Governo
provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare
modifiche o variazioni, il
nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale
risulta dalle disposizioni
contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23
febbraio 1972, n. 1, e nella
legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e
da quelle di cui
all'art. 1 della presente legge costituzionale.
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. (Omissis).
5. (Omissis).
Art. 7
(Norme in materia di
elezioni regionali)
1. Le elezioni
regionali già indette alla data di entrata in vigore
della presente
legge costituzionale sono
rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi
comizi elettorali.
2. Entro trenta
giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si
procede con decreto del
Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee
regionali elette nel semestre
anteriore alla data di entrata in vigore della legge
costituzionale medesima.
3. I comizi
elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla
data di
scioglimento dell'assemblea.