Il
Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato
lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del
presente Statuto.
Il
decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle
Assemblee legislative dello Stato.
L'ordinaria
amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione
straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione
delle stesse Assemblee legislative.
Tale
Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di
tre mesi.
Con
decreto motivato del Prendente della Repubblica e con l'osservanza delle forme
di cui al secondo e alla Regione, se eletto a
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla
Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì
essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale. (5)
-
Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte
i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in questo ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte
dell'Assemblea regionale. (15)
-
Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro
tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi
cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte. (16)