Art. 8

 Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto. 

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

 L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

 Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'As­semblea regionale nel termine di tre mesi.

 Con decreto motivato del Prendente della Repubbli­ca e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e alla Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può al­tresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale. (5)

Art. 27

- Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in questo ultimo caso, anche in man­canza di accuse da parte dell'Assemblea regionale. (15)

Art. 28

- Le leggi dell'Assemblea regionale sono in­viate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può im­pugnarle davanti l'Alta Corte. (16)