ALLA ECC.MA
CORTE COSTITUZIONALE
R O
M A
L’Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 12 aprile 2005 ha approvato il disegno di legge n. 805 dal
titolo “Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell’azione amministrativa a
tutela della legalità” pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto Speciale, il 15 aprile 2005.
Secondo quanto esposto nella relazione
illustrativa, il legislatore siciliano, nel presupposto che l’attività a
presidio e tutela della legalità, svolta dagli organi della giurisdizione
ordinaria e di quelle speciali, costituisca interesse primario
dell’Amministrazione regionale “in quanto connessa allo sviluppo sociale ,
civile ed economico della Sicilia”, individua un meccanismo di assegnazioni
agli uffici giudiziari di risorse umane e strumentali proprie facendo ricorso
per le prime all’istituto del comando e per le seconde al comodato.
Detto
meccanismo, definito in particolare nell’ultimo inciso dell’art. 1 e nell’art.
2 - 2° comma ultimo inciso, 3°comma e 4° comma ultimo inciso- nonché nell’art.
3 e conseguenzialmente nel successivo art. 4, relativo alla copertura
finanziaria, si ritiene in contrasto con la disposizione dell’art. 110 della
Costituzione per le ragioni che di seguito si espongono.
Invero,
anche se in astratto non si possa escludere la possibilità che personale
regionale venga comandato in servizio presso Uffici centrali e periferici dello
Stato, ivi compresi quelli giudiziari, come d’altra parte già verificatosi nel
passato con l’utilizzazione di dipendenti di amministrazioni sia dello Stato
che degli enti locali, un punto di grave criticità si coglie nel modo in cui il
legislatore regionale disciplina la procedura del comando medesimo.
Il
3° comma dell’art. 2 prevede infatti che la richiesta dell’amministrazione di
destinazione, indispensabile per l’adozione dei vari provvedimenti di comando,
venga fatta dai capi degli uffici periferici degli organi giudiziari e non,
invece, dai competenti uffici del Ministero della Giustizia, cui l’art. 110
della Costituzione espressamente demanda l’organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
D’altronde,
proprio la materia dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa dello
Stato, secondo la lett. g) dell’art. 117, 2° comma della Costituzione rientra
nell’ambito della competenza esclusiva statale e non è consentito alla Regione
interferire.
Analoghe
considerazioni possono svolgersi anche per l’art. 3 che attribuisce al
Presidente della Corte d’Appello o al Procuratore Generale, anziché al
Ministero di Giustizia, la facoltà di segnalare le attrezzature ed i servizi di
cui siano provvisoriamente sprovvisti o non adeguatamente forniti e reputati
“necessari per garantire il funzionale espletamento delle attività d’istituto”.
L’assegnazione
di risorse umane e finanziarie, a prescindere dal concerto e dall’assenso con i
competenti organi statali centrali, può divenire uno “strumento indiretto, ma
pervasivo, di ingerenza” della Regione nell’esercizio delle funzioni statali
nonché di sovrapposizione a politiche ed a indirizzi governativi negli ambiti
materiali di propria competenza (sent. Corte Costituzionale n. 51/2005).
Inoltre,
l’ultimo inciso del comma 4° dell’art. 2, che prevede “l’esclusione del diritto
ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni statali destinatarie
del personale regionale comandato”, esula dall’ambito di competenza della
Regione poiché, in presenza di un rapporto di lavoro dipendente disciplinato
dalle norme del Codice Civile, il trattamento economico accessorio costituisce
oggetto esclusivamente di disciplina contrattuale che nella fattispecie in sede
integrativa potrebbe prevedere la corresponsione di emolumenti al personale “di
prestito”.
Il
meccanismo delineato dal legislatore relativamente alla formazione del
contingente di personale da mettere a disposizione degli uffici giudiziari
operanti nella regione appare altresì censurabile per violazione degli artt. 97
e 81,4° comma della Costituzione.
La
norma infatti non contiene i necessari parametri cui il Decreto del Presidente
della Regione dovrà fare riferimento nella determinazione del contingente di
personale da porre in posizione di comando.
Dall’assenza
di parametri potrebbero derivare una serie di discrasie e disfunzioni
nell’amministrazione regionale causate
dal transito di dipendenti non individuati preventivamente per uffici di
provenienza, per qualifiche professionali
e per attitudini personali.
D’altro
canto dal venire meno di unità di personale
potrebbe, con ogni verosimiglianza, derivare per la Regione la necessità
di colmare i vuoti createsi nei propri uffici o con nuovo personale o con
maggiori prestazioni di lavoro dei dipendenti rimasti in servizio, situazioni
entrambe comportanti oneri finanziari che in atto la norma non solo non prevede
ma tanto meno quantifica, venendo meno all’osservanza delle prescrizioni di cui
all’art. 81, 4° comma.
P. Q. M.
e
con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il
sottoscritto Prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, visto l’art. 28 dello Statuto Speciale con il presente atto
I M P U G N A
I
sottoelencati articoli del disegno di legge n. 805 “Disposizioni urgenti per il
rafforzamento dell’azione amministrativa a tutela della legalità “, approvato
dall’Assemblea Regionale il 12 aprile 2005:
-
art. 1, l’inciso “ che ne facciano apposita richiesta
ai sensi della presente legge”;
-
art. 2: 2° comma, l’inciso “ che ne cura
l’assegnazione agli uffici interessati, nell’osservanza delle procedure
indicate nel successivo comma 3”; 3° comma; 4° comma, l’inciso “con esclusione
del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni
destinatarie”;
-
gli artt. 3 e 4
per violazione degli artt. 97, 81 4° comma, 110
e 117, 2° comma lett. g) della Costituzione nonché limitatamente all’inciso del
4° comma dell’art. 2, anche per interferenza in materia di diritto privato.
Palermo,
lì 20 aprile 2005
IL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA
(Prefetto Gianfranco Romagnoli)