SENTENZA

 

                               ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

 

                                                                             R  O  M  A

 

 

   L’Assemblea regionale siciliana nella seduta del  12 aprile 2005  ha approvato il disegno di legge n. 805 dal titolo “Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell’azione amministrativa a tutela della legalità” pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto Speciale, il 15 aprile 2005.

   Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, il legislatore siciliano, nel presupposto che l’attività a presidio e tutela della legalità, svolta dagli organi della giurisdizione ordinaria e di quelle speciali, costituisca interesse primario dell’Amministrazione regionale “in quanto connessa allo sviluppo sociale , civile ed economico della Sicilia”, individua un meccanismo di assegnazioni agli uffici giudiziari di risorse umane e strumentali proprie facendo ricorso per le prime all’istituto del comando e per le seconde al comodato.

Detto meccanismo, definito in particolare nell’ultimo inciso dell’art. 1 e nell’art. 2 - 2° comma ultimo inciso, 3°comma e 4° comma ultimo inciso- nonché nell’art. 3 e conseguenzialmente nel successivo art. 4, relativo alla copertura finanziaria, si ritiene in contrasto con la disposizione dell’art. 110 della Costituzione per le ragioni che di seguito si espongono.

Invero, anche se in astratto non si possa escludere la possibilità che personale regionale venga comandato in servizio presso Uffici centrali e periferici dello Stato, ivi compresi quelli giudiziari, come d’altra parte già verificatosi nel passato con l’utilizzazione di dipendenti di amministrazioni sia dello Stato che degli enti locali, un punto di grave criticità si coglie nel modo in cui il legislatore regionale disciplina la procedura del comando medesimo.

Il 3° comma dell’art. 2 prevede infatti che la richiesta dell’amministrazione di destinazione, indispensabile per l’adozione dei vari provvedimenti di comando, venga fatta dai capi degli uffici periferici degli organi giudiziari e non, invece, dai competenti uffici del Ministero della Giustizia, cui l’art. 110 della Costituzione espressamente demanda l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

D’altronde, proprio la materia dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa dello Stato, secondo la lett. g) dell’art. 117, 2° comma della Costituzione rientra nell’ambito della competenza esclusiva statale e non è consentito alla Regione interferire.

Analoghe considerazioni possono svolgersi anche per l’art. 3 che attribuisce al Presidente della Corte d’Appello o al Procuratore Generale, anziché al Ministero di Giustizia, la facoltà di segnalare le attrezzature ed i servizi di cui siano provvisoriamente sprovvisti o non adeguatamente forniti e reputati “necessari per garantire il funzionale espletamento delle attività d’istituto”.

L’assegnazione di risorse umane e finanziarie, a prescindere dal concerto e dall’assenso con i competenti organi statali centrali, può divenire uno “strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza” della Regione nell’esercizio delle funzioni statali nonché di sovrapposizione a politiche ed a indirizzi governativi negli ambiti materiali di propria competenza (sent. Corte Costituzionale n. 51/2005).

Inoltre, l’ultimo inciso del comma 4° dell’art. 2, che prevede “l’esclusione del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni statali destinatarie del personale regionale comandato”, esula dall’ambito di competenza della Regione poiché, in presenza di un rapporto di lavoro dipendente disciplinato dalle norme del Codice Civile, il trattamento economico accessorio costituisce oggetto esclusivamente di disciplina contrattuale che nella fattispecie in sede integrativa potrebbe prevedere la corresponsione di emolumenti al personale “di prestito”.

Il meccanismo delineato dal legislatore relativamente alla formazione del contingente di personale da mettere a disposizione degli uffici giudiziari operanti nella regione appare altresì censurabile per violazione degli artt. 97 e 81,4° comma della Costituzione.

La norma infatti non contiene i necessari parametri cui il Decreto del Presidente della Regione dovrà fare riferimento nella determinazione del contingente di personale da porre in posizione di comando.

Dall’assenza di parametri potrebbero derivare una serie di discrasie e disfunzioni nell’amministrazione regionale causate  dal transito di dipendenti non individuati preventivamente per uffici di provenienza, per qualifiche professionali  e per attitudini personali.

D’altro canto dal venire meno di unità di personale  potrebbe, con ogni verosimiglianza, derivare per la Regione la necessità di colmare i vuoti createsi nei propri uffici o con nuovo personale o con maggiori prestazioni di lavoro dei dipendenti rimasti in servizio, situazioni entrambe comportanti oneri finanziari che in atto la norma non solo non prevede ma tanto meno quantifica, venendo meno all’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 81, 4° comma.

  

P.  Q. M.

 

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l’art. 28 dello Statuto Speciale con il presente atto

                                                 I M P U G N A

I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 805 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell’azione amministrativa a tutela della legalità “, approvato dall’Assemblea Regionale il 12 aprile 2005:

-         art. 1, l’inciso “ che ne facciano apposita richiesta ai sensi della presente legge”;

-         art. 2: 2° comma, l’inciso “ che ne cura l’assegnazione agli uffici interessati, nell’osservanza delle procedure indicate nel successivo comma 3”; 3° comma; 4° comma, l’inciso “con esclusione del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni destinatarie”;

-         gli artt. 3 e 4

 per violazione degli artt. 97, 81 4° comma, 110 e 117, 2° comma lett. g) della Costituzione nonché limitatamente all’inciso del 4° comma dell’art. 2, anche per interferenza in materia di diritto privato.

 

 

 

Palermo, lì  20 aprile 2005

                                                                     IL COMMISSARIO DELLO STATO

                                                                        PER LA REGIONE SICILIANA

                                                                        (Prefetto Gianfranco Romagnoli)