L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta
del 5 agosto 2010, ha approvato il
disegno di legge n. 336 - 338 dal titolo “ Interventi per l’eliminazione delle
carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore
dei comuni in crisi finanziaria ”, pervenuto a questo Commissariato dello
Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.
28 dello Statuto speciale, il 9
agosto 2010.
Nel corpo del suddetto
provvedimento legislativo, a seguito dell’approvazione di un emendamento
aggiuntivo, è stato inserito l’articolo 5, attinente a misure di sostegno in favore dei comuni in crisi finanziaria, che
dà adito a censura di costituzionalità per violazione dell’art. 81, 4° comma
della Costituzione.
L’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n° 6, modificato
dalla norma censurata testé approvata, prevede l’erogazione di anticipazioni di
cassa a carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento del fondo
per le autonomie locali, in favore dei comuni per far fronte ad esigenze di
ordine pubblico e/o situazioni di emergenza comprese quelle relative alla
gestione integrata dei rifiuti.
Le anticipazioni concesse devono essere recuperate in base ad un
dettagliato piano finanziario di rimborso, approvato con Decreto del Ragioniere
regionale, a valere sui trasferimenti in
favore degli enti locali, sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai
sensi dell’art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n° 2, o con eventuali
altre assegnazioni di competenza dei medesimi.
In base alla suddetta disposizione legislativa sono stati erogati nel
2009, secondo i chiarimenti forniti dall’amministrazione regionale ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. 488/1969, euro
Orbene, con la norma censurata, il legislatore interviene disponendo che
il termine per il rimborso delle anticipazioni già erogate e/o da erogarsi sia
determinato in 10 anni, omettendo non solo la necessaria quantificazione degli oneri
finanziari derivanti, ma anche l’indicazione delle risorse con cui farvi fronte,
ponendosi pertanto in evidente contrasto
con il precetto posto dall’art. 81, 4° comma della Costituzione.
Codesta Ecc.ma Corte ha infatti più volte precisato che “il legislatore
regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e
solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira” (ex multis sentenza n° 359 del 2007) ed ha
anche chiarito che “ la copertura di nuove spese deve essere credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto
con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (sentenza n° 141 del
2010).
Nella sentenza n°213 del 2008, inoltre, codesta Corte ha ribadito che il
principio posto dall’art. 81, 4° comma della Costituzione è vincolante anche
per le regioni a statuto speciale ed ha specificato che “ l’obbligo di
copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle
spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite
nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri
(sentenza n° 1 del 1966) chiarendo
altresì che ogni anticipazione di entrata ha un suo costo”.
Ed invero ogni finanziamento ed ogni anticipazione ha un suo costo che
non può essere compensato con la mera restituzione della somma anticipata,
considerando l’operazione finanziaria una mera partita di giro che non
necessita di copertura, in quanto trova compensazione tra i capitoli di entrata
e di spesa del bilancio regionale.
Codesta Corte, infatti, nella sentenza n° 54 del
Inoltre l’imputazione al capitolo di entrata dei
proventi del recupero è soltanto la soluzione contabile imposta dallo stesso
meccanismo dell’anticipazione che non comporta l’idonea copertura della spesa
richiesta dall’art. 81 della Costituzione.
Orbene, la via prescelta dal legislatore regionale in quanto implica “la
necessaria scissione tra la fase dell’anticipazione e quella del recupero” (
sentenza n° 54 del 1983) – scissione resa
ancor più evidente dalla prevista dilazione per il rimborso – offende l’invocato precetto costituzionale nonostante
le cautele disposte dall’art. 11 della L.R. n° 6/2009 per garantire il rientro
delle risorse anticipate.
Poiché “ l’anticipazione costituisce
pur sempre un nuovo onere a carico del bilancio regionale, la relativa
copertura va reperita ai sensi dell’art. 81, ultimo comma Cost., attraverso i
mezzi consueti: cioè con quelle fonti di finanziamento della spesa che
consentono di non alterare nel corso dell’esercizio i dati impostati nel
bilancio di previsione.” (sentenze n° 54 del 1983, n° 13 del 1987 e n° 213 del
2008).
Determinante è altresì la considerazione svolta da codesta Corte nella
sentenza n° 30 del 1959, secondo cui non si può assumere che mancando nella
legge ogni indicazione della cosiddetta “copertura”, cioè dei mezzi per far
fronte alla nuova o maggiore spesa ,si debba per questo solo fatto presumere
che la legge non implichi nessun onere o nessun maggior onere. La mancanza o la
esistenza di un onere si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto della
stessa che, nel caso in esame, in base alle argomentazioni svolte comporta
invece un innegabile nuovo, maggiore costo per l’amministrazione regionale
suscettibile di alterare gli equilibri ed i saldi finanziari per il corrente
esercizio nonché per quelli futuri in assenza di una apposita, idonea manovra
correttiva.
PER I
MOTIVI SUESPOSTI
e con riserva
di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto
prefetto dott. Michele Lepri Gallerano, Commissario dello Stato per
I M P
U G N A
L’articolo 5
del disegno di legge n. 336 - 338 dal
titolo “Interventi per l’eliminazione delle carcasse di animali e per la
prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi
finanziaria”, approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana il 5 agosto 2010 per violazione dell’articolo 81,
4° comma della Costituzione.
Roma, 9 agosto 2010
Il
Commissario dello Stato
per
(Prefetto
Michele Lepri Gallerano)