L’Assemblea Regionale Siciliana, nella
seduta del 17 dicembre 2009, ha approvato
il disegno di legge n. 499 dal titolo “Interventi finanziari urgenti per l’anno
2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio
provvisorio per l’anno
L’articolo 3 del suddetto provvedimento legislativo, che si trascrive, dà
adito a censure di costituzionalità per violazione degli articoli 3, 51, 97 e
117 lett.l) della Costituzione e degli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale per
le ragioni che di seguito si espongono:
l’art. 3 “Norme in materia di contratti personale dell’ARPA” recita come
segue:
1.
L’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (ARPA) è autorizzata a rinnovare sino al 31 marzo 2010,
nell’ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali ed
extra regionali, i contratti di lavoro a tempo determinato con il personale
selezionato con procedura di evidenza pubblica, già utilizzato per le finalità
di cui alla misura 1.01 del Programma operativo regionale (POR) Sicilia 2000 –
2006. Per le finalità del presente comma, l’ARPA è altresì autorizzata a
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre
Codesta Eccellentissima Corte ha più volte affermato (ex plurimis con
sentenze n. 159 del 2005 e n. 81 del 2006) che “il principio del pubblico concorso
costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro
imparzialità ed efficienza”. Tale principio si è peraltro consolidato nel senso
che le eventuali deroghe sono da ritenersi ammesse esclusivamente “in presenza
di peculiari e straordinarie situazioni giustificatrici di interesse pubblico
(ex plurimis sentenze n. 34 del 2004 e n. 194 del 2002), nell’esercizio di una
discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon
andamento della pubblica amministrazione”.
Codesta Corte ha al riguardo precisato che “la regola del pubblico
concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano
caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti
legittimati a parteciparvi” (sentenza n. 194 del 2002). In particolare ha, altresì, riconosciuto che
l’accesso al concorso può “essere condizionato al possesso di requisiti fissati
in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze
lavorative maturate nell’ambito dell’amministrazione”.
Ciò, tuttavia, può accadere, secondo quanto acclarato nella sentenza
n.141 del 1999 “fino al limite oltre il quale possa dirsi che l’assunzione
nell’amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, esclude, o
irragionevolmente, riduce, la possibilità di accesso per tutti gli altri
aspiranti con violazione del carattere pubblico del concorso, secondo quanto
prescritto dall’articolo 97, 3° comma della Costituzione.
Nella recentissima sentenza n. 293 del 13 novembre 2009 codesta
Eccellentissima Corte nel ricostruire organicamente i principi posti dalla
consolidata giurisprudenza nella materia de qua, ha ulteriormente precisato che
“la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche
amministrazioni è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa,
basata esclusivamente sul merito”.
Il concorso pubblico è invero la condizione per assicurare la piena
realizzazione del diritto di partecipazione all’esercizio della funzioni
pubbliche da parte di tutti i cittadini.
Inoltre, in diretta attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione
“il concorso consente ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione
di eguaglianza e <<senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e
dei loro talenti>> come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino del
Alla luce dei menzionati principi costituzionali secondo gli orientamenti
giurisprudenziali richiamati, non ci si può esimere dal sottoporre la norma
contenuta nell’articolo 3 al vaglio di codesta Corte.
Essa infatti prevede l’automatico rinnovo trimestrale dei contratti di
lavoro a tempo determinato con unità di personale utilizzato dall’amministrazione
regionale per le finalità di cui alla misura 1.01 del Programma operativo
regionale 2000-2006 nonché la stipula di nuovi contratti di lavoro, sempre a
tempo determinato, per un numero massimo di 40 unità, previo espletamento di
procedure selettive, con riserva dell’80% dei posti complessivi in favore del
personale che ha prestato servizio presso l’ARPA con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto per un periodo non
inferiore a 18 mesi.
Orbene, dai chiarimenti forniti dall’amministrazione regionale ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, risulta che i destinatari della
disposizione sono 137 e che gli stessi non sono attualmente in servizio e che
hanno cessato le loro attività da oltre un anno solare e che tutti sono stati
utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In proposito codesta Corte ha sottolineato nella sentenza n. 205 del 2006
che “l’aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze
dell’amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza
di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una
riserva di posti”.
La norma invero, nel riferirsi genericamente a tutti coloro che hanno già
prestato servizio presso l’ARPA con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto, per un periodo inferiore a 18 mesi, non
identifica, come richiesto dalla giurisprudenza di codesta Corte, alcuna
peculiare situazione giustificatrice della deroga al principio di cui
all’articolo 97, 3° comma della Costituzione e si risolve in un arbitrario
privilegio a favore di una generica categoria di persone.
Dai lavori parlamentari non è emersa peraltro l’esistenza di alcun motivo
di pubblico interesse, se non la personale aspettativa degli aspiranti, che
possa legittimare una deroga al principio del pubblico concorso aperto a
soggetti esterni, non essendo altresì desumibile dallo scarno tenore della
disposizione alcuna peculiarità nelle funzioni in precedenza svolte dai
destinatari della stessa che possa in astratto giustificare la prevalenza
dell’interesse ad una sua permanenza presso gli uffici dell’ARPA.
La disposizione censurata inoltre si ritiene essere lesiva del principio
di buon andamento della pubblica amministrazione in quanto costituisce palese
ed ingiustificata deroga non solo alla vigente normativa regionale che vieta
l’assunzione di nuovo personale (articolo
Il legislatore statale infatti,
nell’ottica del superamento radicale e definitivo del lavoro precario, con
l’obiettivo di contenere gli oneri per il personale, ha circoscritto il ricorso
ai contratti di lavoro a termine di durata non superiore a 3 mesi comprensiva
di eventuali proroghe per evitare il rischio di un suo rigenerarsi nella
consapevolezza altresì di un possibile improprio ed ingiustificato utilizzo
delle forme contrattuali flessibili, per eludere il principio costituzionale
della concorsualità.
La disposizione oggetto del presente atto di gravame inoltre, nel
prevedere forme di lavoro flessibile difformi dalla disciplina dell’articolo 36
prima menzionato del decreto legislativo n. 165 del 2001, si pone altresì in
contrasto con l’articolo 117, 1° comma lett. l) della Costituzione che riserva
alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e quindi i rapporti
di diritto privato regolabili dal codice civile quali nella fattispecie sono i
contratti di lavoro.
PER I
MOTIVI SUESPOSTI
e con riserva
di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto
prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per
I M P
U G N A
L’articolo 3
del disegno di legge n. 449 dal titolo “Interventi finanziari urgenti per
l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio
provvisorio per l’anno
Palermo, 22 dicembre 2009
Il
Commissario dello Stato
per
(Di Pace)