L’Assemblea Regionale Siciliana,
nella seduta del 28 dicembre 2011, ha
approvato il disegno di legge n. 829 - Norme stralciate dal titolo “Disposizioni in materia di
contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di
sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità
alla carica di sindaco”, pervenuto a
questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 31 dicembre 2011.
Gli articoli
7, 9 e 14 si ritiene debbano essere sottoposti al vaglio di codesta Ecc.ma
Corte in quanto si pongono in contrasto con il principio posto dall’art. 81
della Costituzione.
Il legislatore regionale non può, invero, sottrarsi a quella fondamentale
esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’articolo 81 si ispira ( ex
multis sentenza C.C. n° 359 del 2007) e la copertura di nuove spese, come
quelle previste dagli articoli oggetto del presente gravame, deve essere
credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in
equilibrato rapporto con le spese che si intende effettuare (sentenza C.C. n°
141 del 2010).
Il precetto dell’articolo 81 Cost.
è, peraltro, applicabile anche alle Regioni poiché in “subiecta materia” trova
pieno vigore il principio unitario, espresso dall’art. 5 della Costituzione
nonché dall’articolo 1 dello Statuto Speciale siciliano, in forza del quale la
legislazione regionale deve svolgersi nell’osservanza delle superiori direttive della disciplina
giuridica dello Stato.
Pertanto, la
disposizione dell’ultimo comma dell’art. 81 riguarda necessariamente oltre che
lo Stato anche le Regioni, non dovendosi queste esimersi dall’obbligo di
mantenere nei propri bilanci un equilibrio finanziario sostenibile, che la
predetta norma esige, in vista anche della stretta correlazione in cui
l’attività e le risorse dello Stato e
delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi (ex plurimis sentenze Corte
Costituzionale n° 54/1958, n° 123/1975, n° 331/1988, n° 26/1991, n° 446/1994).
Nella sentenza n° 213 del 2008,
inoltre, codesta Corte ha espressamente affermato che il principio di cui
all’art. 81, 4° comma della Costituzione è vincolante anche per le Regioni a
statuto speciale ed ha specificato che “ l’obbligo di copertura deve essere
osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono
sull’esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate
ed uscite nel lungo periodo” (sentenza C.C. n° 1 del 1996).
Nella sentenza n° 359 del 2007 codesta ecc.ma Corte ha ulteriormente
ribadito che all’obbligo posto dall’art. 81 della Costituzione soggiace anche
il legislatore siciliano che è vincolato a dare idonea copertura finanziaria
alle leggi dallo stesso approvate. Orbene a tale obbligo il legislatore
siciliano si è sottratto poiché l’art. 7, che di seguito si riporta, risulta
essere privo di un’idonea e ragionevole copertura finanziaria degli oneri
derivanti.
Art. 7
Credito d’imposta
1.
Per le finalità di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, da
conseguire secondo i termini e le modalità procedurali previste dai
provvedimenti attuativi della medesima legge, richiamati all’articolo 1 della
legge regionale 12 agosto 2011, n. 20, è autorizzato, a valere sull’esercizio
finanziario 2011, l’utilizzo dell’ulteriore importo di 70.000 migliaia di euro,
cui si provvede con riduzione di pari importo del fondo di cui all’articolo 3
della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni.
2.
L’impegno di spesa derivante dall’attuazione del comma 1 può essere assunto
entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Alla maggiore spesa di 70 milioni di euro per l’esercizio 2011 derivante
dall’erogazione del contributo sottoforma di credito d’imposta previsto dalla
legge regionale n° 11 del 2009 si dovrebbe infatti far fronte con le riduzioni
di pari importo del fondo istituito dall’art. 3 della L.R. 15/2001.
La dotazione di detto fondo indisponibile, per espressa previsione del
cennato art.
Peraltro nel decennio 2000 – 2010 si è assistito, come può evincersi dalla lettura dei dati riportati
nei conti consuntivi dei Bilanci della Regione Siciliana, al progressivo
incremento negli anni dell’ammontare dell’avanzo di amministrazione in valore assoluto, che nel
decorso esercizio ha raggiunto la cifra record di 10.058 milioni di euro, pari
ad un terzo delle entrate della regione.
I residui
attivi ammontavano dall’ 01/01/2010 a 14.961 milioni di euro e soltanto 770
milioni di euro, a conclusione dell’esercizio, risultavano versati, mentre
rimanevano da riscuotere oltre 12 miliardi di euro. Per di più la maggior
percentuale di riscossione si registrava nei residui relativi al titolo
secondo, mentre per le entrate correnti, proprio tra quelle tributarie, risultava versato meno
del 6%.
Ad ulteriore conferma dell’evidente esistenza di residui attivi di dubbio
titolo e di improbabile riscossione, si ritiene utile riportare i dati del
conto consuntivo 2010, parificato dalla Corte dei Conti nella pubblica udienza
del 30 giugno 2011 relativi ai capitoli 1023, 1024 e 1203:
IRPEF :
versamenti sulla competenza 4.799.966,36 euro a fronte di 5.020.000
di
previsione e 220.033.963 di
minori entrate;
IRPEG: versamenti sulla competenza 494.599.924 euro
a fronte di 620.000.000 di
previsione e 125.400.075 di
minori entrate;
versamenti sui residui 6.570.439
euro a fronte di 362.187.954.euro di residui
esistenti all’01/01/2010;
I.V.A. versamenti nella competenza
previsione
e 100.541.313 di minori entrate;
versamenti sui residui 44.938.613 euro a
fronte di 1.906.960.788 di residui
esistenti all’01/01/2010.
In considerazione di quanto rappresentato, da cui può agevolmente
desumersi la persistente esistenza nel bilancio della Regione di residui di
incerto titolo e dubbia riscossione per importi di notevole consistenza, si
ritiene che la prevista riduzione di 70 milioni di euro del fondo indisponibile
istituito dall’art.
Il mezzo di copertura della maggiore spesa individuato dal legislatore
non è infatti riconducibile ad alcuna delle modalità di attuazione dell’art. 81
Cost. contemplate dall’art. 17 della L. n° 196/2009, le cui previsioni
costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e che si applicano alle Regioni a
statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell’unità economica della
Repubblica.
XXXXXXXXXXX
Anche l’art. 9, che si riporta, è in contrasto con l’art. 81, 3° e 4°
comma della Costituzione.
Art. 9
Modifiche all’articolo 132 della legge regionale 16
aprile 2003, n.
1.
Al comma 2 dell’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le
parole da ‘Per gli anni successivi’ sino a ’27 aprile 1999, n.
La modifica apportata dalla soprariportata norma all’art. 132 della L.R.
4/2003, sostanzialmente sottrae l’iscrizione in bilancio degli stanziamenti in
favore del Fondo di Garanzia per il personale della formazione professionale dell’indispensabile
preventiva autorizzazione legislativa e delle conseguenti indicazioni delle
risorse con cui far fronte alla spesa prevista.
Invero secondo il tenore del vigente articolo 132 la spesa connessa al
finanziamento del Fondo in questione è determinata annualmente dalla legge
finanziaria (tab. G) ed in essa trova copertura.
Il previsto venir meno della quantificazione annuale dello stanziamento e,
si ripete, della correlata indicazione dei mezzi con cui far fronte agli oneri
previsti, consentirebbe l’iscrizione diretta nel bilancio di nuove e maggiori spese prive di specifica
e puntuale copertura, in contrasto con il precetto posto dall’art. 81, 3° e 4°
comma Cost.
Codesta ecc.ma Corte con costante giurisprudenza, invero, non ha ritenuto
idonea la copertura di spese di carattere permanente, come l’attuale, con il
richiamo a capitoli già previsti in
bilancio (sentenza C.C. 123/1975), richiamo questo che, peraltro, è pure
formalmente assente.
Codesta Corte ha in proposito affermato, nella sentenza n° 31/1961, che
l’obbligo del legislatore di indicare i mezzi di copertura di una nuova o
maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante l’iscrizione della stessa in
bilancio. Tale iscrizione non produce, e non potrebbe produrre, alcun effetto
di per sé ove non trovi corrispondenza
in una preesistente legge sostanziale che preveda la quantificazione della
spesa, nonché i mezzi per farvi fronte.
Sarebbe invero tautologico e non risolutivo, ai fini del rispetto
dell’art. 81 della Costituzione, legittimare la mancata indicazione della
copertura della spesa nella legge di autorizzazione con l’inserzione della
stessa nelle successive leggi di bilancio.
L’iscrizione
della spesa nei documenti finanziari degli anni successivi sarebbe, infatti, sorretta da una previsione
legislativa (id est l’art.
XXXXXXXXXXXXX
L’art. 14, che di seguito si trascrive, si ritiene parimenti in contrasto
con l’art. 81, 4° comma della Costituzione.
Art.
14
Norme in materia di
agevolazioni per la ricomposizione fondiaria
1.
Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e
successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘31 dicembre
2.
Gli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 migliaia di euro per ciascuno
degli esercizi finanziari 2012 e 2013, trovano riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, UPB 4.2.1.5.2.
La disposizione prevede l’ulteriore proroga per un biennio delle
agevolazioni fiscali di cui all’art. 60 della L.R. 2 del 2002 volte a favorire
la ricomposizione fondiaria e
consistenti nell’esenzione dalle imposte di bollo e catastale e nella riduzione
dell’imposta di registro ed ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni
agricoli.
Le minori entrate determinate dalle disposte agevolazioni fiscali sono
state quantificate in 100.000 euro annui. Tale quantificazione appare invero “
ictu oculi” incongrua se posta a
confronto con quelle contenute nell’articolo
In totale assenza di idonei elementi per la determinazione e valutazione
del minore gettito nella relazione tecnica redatta dall’amministrazione
regionale ai sensi dell’art.
Il legislatore pertanto si è sottratto all’obbligo posto dall’art. 81
Cost. di dare adeguata ed attendibile
copertura alle nuove e/o maggiori spese o minori entrate che vanno a
gravare sugli esercizi futuri compromettendo così l’equilibrio e la solidità del
bilancio.
L’esigenza imposta dalla costante interpretazione dell’art. 81,
4° comma non costituisce un vincolo per i Parlamenti futuri ma, piuttosto,
tende ad evitare che gli stessi siano
costretti a far fronte, al di fuori di ogni margine di apprezzamento, ad oneri
assunti in precedenza senza adeguata
ponderazione dell’eventuale squilibrio futuro (sentenza C.C. n° 25/1993).
L’obbligo di una ragionevole e credibile indicazione degli oneri e dei
relativi mezzi di copertura infatti è diretto ad indurre il legislatore a
tenere conto dell’esigenza di un
equilibrio tendenziale tra spese ed entrate, la cui alterazione, in quanto
riflettentesi sull’eventuale indebitamento, richiede una scelta legata ad un
giudizio di compatibilità con tutti gli
oneri autorizzati previsti per gli anni futuri.
PER I
MOTIVI SUESPOSTI
e con riserva
di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto
prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per
I M P
U G N A
gli articoli 7, 9 e 14 del disegno di legge n. 829 - Norme stralciate dal titolo “Disposizioni in materia di
contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di
sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità
alla carica di sindaco”, approvato
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 28 dicembre 2011, per
violazione dell’art. 81, 3° e 4° comma della Costituzione.
Palermo
5 gennaio 2012
Il
Commissario dello Stato
per
(Prefetto
Carmelo Aronica)