SENTENZA

 

 

                               ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

 

                                                                             R  O  M  A

 

 

          L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 25 ottobre 2005,  ha approvato il disegno di legge nr.1053 dal titolo “Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori”, pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 dello Statuto Speciale, il successivo 28 ottobre.

   Il provvedimento legislativo, è stato predisposto a seguito dell’approvazione, il 12 aprile 2005, di un ordine del giorno con cui si impegnava il Governo a concedere un contributo “una tantum” alla società che gestisce i collegamenti marittimi con le isole minori in considerazione dei continui incrementi del prezzo del carburante nell’anno in corso, che incidono negativamente sui costi di  esercizio del servizio di trasporto.

L’iniziativa legislativa testè approvata, che recita:

- Art.1 “ Il richiamo contenuto nei contratti di affidamento del servizio di collegamento marittimo con le isole minori alla norma di cui all’articolo 44 della legge 23.12.1994, n.724 va interpretato ed applicato nel senso che la revisione periodica dei prezzi deve essere calcolata secondo le disposizioni dell’articolo 6, commi 4 e 6, della legge 24.12.1993, n.537 (nel testo modificato dalla predetta legge 724/94) mediante istruttoria condotta dai dirigenti responsabili con l’ausilio dell’ISTAT  e delle Camere di Commercio previo accertamento da parte loro dell’incidenza dei singoli costi eventualmente aumentati rispetto al costo complessivo del servizio”-

dà adito a censure di costituzionalità giacchè costituisce una palese interferenza in materia  di diritto privato, materia questa attribuita dall’art.117 lett.l) della Costituzione  alla esclusiva competenza dello Stato e che esula dall’ambito di intervento della Regione, delimitato dagli articoli 14 e17 dello Statuto Speciale.

Il legislatore regionale con la soprariportata disposizione nei fatti incide sul contenuto delle disposizioni contrattuali, sottoscritte dalla Amministrazione Regionale e dalla società “Ustica Lines”, aggiudicatrice dell’appalto del servizio di collegamento marittimo con le isole minori a seguito di procedure concorsuali pubbliche, conformi alla normativa comunitaria e nazionale, puntualmente disciplinate dalla legge regionale 9 agosto 2002, n.12.

Infatti l’art.3, penultimo ed ultimo comma, di ciascuno dei quattro contratti di appalto dei servizi di collegamento tra e verso le isole minori della Sicilia, relativamente alle clausole  revisionali del prezzo testualmente prevede:”A far data del secondo anno di vigenza del contratto di servizio, l’Appaltatore può chiedere la revisione del prezzo pattuito, giusta art.44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724, da corrispondere per il restante periodo di validità contrattuale, secondo l’indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell’intera collettività, indicato dall’ISTAT. La revisione del prezzo contrattuale, secondo l’indice ISTAT di cui sopra, avrà decorrenza a far data dal mese successivo alla presentazione dell’istanza da parte dell’Appaltatore”.

Il legislatore regionale  interviene palesemente nella autonomia contrattuale delle parti in quanto, non solo impone l’interpretazione delle norme contrattuali, definite secondo la volontà dei sottoscrittori, ma anche, ne vincola l’applicazione giungendo a determinarne l’effetto finanziario.

Il successivo  art.2 del provvedimento legislativo, infatti,  prevede una nuova maggiore spesa per il corrente esercizio, pari a 1500 migliaia di euro, di cui è disposta la copertura con le disponibilità del capitolo 478110.

E’ di palmare evidenza quindi che l’intervento del legislatore regionale  interferisce nei rapporti intersoggettivi di natura privata che fanno parte dell’ordinamento civile di competenza dello Stato, poiché soddisfano  esigenze di unità ed eguaglianza che possono essere salvaguardate esclusivamente dalla normativa statale.         

 

P.Q. M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dr. Carlo Fanara Vice Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l’art. 28 dello Statuto Speciale,  con il presente atto

 

 

                                                 I M P U G N A

 

Il disegno di legge  nr.1053 dal titolo “Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana  il 25.10.2005, per violazione dell’art.117 lett.l) della Costituzione e degli art.14 e 17 dello Statuto Speciale, in relazione ai limiti posti al legislatore regionale in materia di ordinamento civile.

Palermo, 2 novembre 2005