SENTENZA

 

 

                               ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

 

                                                                             R  O  M  A

 

 

          L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 10 novembre 2005,  ha approvato il disegno di legge nr.771-774 dal titolo “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”, pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 dello Statuto Speciale, il 14 novembre 2005.

   Il provvedimento legislativo introduce i necessari adeguamenti alla sopravvenuta legislazione statale e apporta modifiche ed integrazioni alla vigente normativa regionale sugli appalti di cui una dà adito a censure di costituzionalità.

L’art.1, 4° comma della lett.b) prevede che “rimangono esclusi dal conteggio gli onorari relativi ad ogni altro incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 nr.494 e successive modificazioni, ancorché affidato allo stesso progettista e/o direttore dei lavori”.

Siffatta norma poiché esclude le cennate prestazioni professionali dal computo dell’importo stimato a base di gara, appare costituire un’elusione della vigente normativa comunitaria in tema di procedure di affidamento di incarichi di progettazione e delle disposizioni sul calcolo del valore degli appalti e potrebbe dare origine ad una  procedura di infrazione da parte della Commissione Europea a carico dello Stato italiano.

L’applicazione della norma in questione, invero, comporterebbe l’esclusione di una non indifferente cifra, derivante dal compenso dovuto usualmente al progettista e al direttore dei lavori per le attività di coordinamento per la sicurezza dei cantieri, dalla quantificazione dell’importo complessivo delle prestazioni da affidare, con l’inevitabile conseguenza di ridurre  tale importo, determinando  così una indiretta violazione delle direttive comunitarie 92/50 e 2004/18.

Le cennate direttive infatti rispettivamente agli articoli 7 e 9, recepiti in ambito statale dagli articoli 1 e 4 del D.Leg.vo 157/1995 e dall’art.17, commi 10 e 11 della legge 109/1994, che disciplinano le modalità di calcolo dell’importo stimato dell’appalto, vi includono gli onorari, le commissioni e le altre forme di remunerazione da pagare al progettista senza esclusione alcuna.

La disposizione in questione appare altresì censurabile sotto il profilo del mancato rispetto dell’articolo 97 della Costituzione giacchè indirettamente elevando la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di incarichi su base fiduciaria preclude il ricorso a forme di selezioni pubbliche che assicurano più di ogni altra procedura un ottimale scelta del professionista a garanzia del buon  andamento dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione.

 

P.Q. M.

 

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dr. Carlo Fanara Vice Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l’art. 28 dello Statuto Speciale,  con il presente atto

 

 

                                                 I M P U G N A

 

L’art.1, comma 4, lett.b) del disegno di legge  nr.771-774 dal titolo “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana  il 10 novembre 2005, per violazione degli artt. 97 e 11 della Costituzione in relazione al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle Direttive Comunitarie nn.92/50 e 2004/18.

Palermo, 19 novembre 2005