L’Assemblea Regionale Siciliana, nella
seduta del 30 aprile 2009, ha approvato
il disegno di legge n. 250 dal titolo “Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno
La suddetta delibera legislativa contiene, negli articoli 8, 3° comma,
29, 34, 58, 61, 2° e 3° comma e 77, disposizioni che danno adito a censura di incostituzionalità
per le motivazioni che di seguito si espongono.
In particolare:
L’art. 8 “Patto di stabilità” recita come segue:
1.
Al fine di evitare che la crisi
economica in atto abbia pesanti refluenze sull’occupazione e sulle condizioni
di vita dei cittadini residenti nel proprio territorio,
2.
in armonia con quanto previsto dal patto
di cui al comma 1,
3.
Per la definizione del patto di
stabilità regionale di cui all’articolo 24 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali sono
autorizzati per gli esercizi finanziari 2009-
4.
I
trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 4
della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, e le somme previste nei bilanci degli
enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei
precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21
dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006, non sono considerate tra le spese correnti
soggette al vincolo del patto di stabilità e ai fini della determinazione della
base di calcolo delle spese di personale.
La disposizione contenuta nel 3° comma del sopra riportato articolo
laddove prevede l’esclusione totale degli stanziamenti e delle erogazioni
relativi a spese d’investimento dalla contabilizzazione da parte degli enti
locali ai fini della definizione del patto di stabilità regionale, si pone in
contrasto con gli articoli 117, 119, 2° comma, e 120 della Costituzione.
Infatti, sulla base degli articoli 77- bis e 77- ter del decreto legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.
133, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica (Corte
Costituzionale sentenze n. 159/2008, n.35/2005 e n. 36/2004), la competenza delle
regioni a statuto speciale in materia di patto si stabilità di cui al comma 6
del predetto articolo 77-ter è riconosciuta alle sole autonomie speciali che
erogano le risorse per la finanza locale e non anche a quelle, come
Gli enti locali della Regione, dal 1999 ad oggi, sono assoggettati alle
regole generali dettate dalla legislazione nazionale, con conseguente
monitoraggio e verifica da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Peraltro, qualora le disposizioni contenute nel cennato 3° comma siano da
ritenersi adottate in attuazione del comma 11 dell’articolo 77 ter del D. L.
112/2008, non solo non è dato evincere dalla lettera della norma né dai lavori
preparatori che siano state seguite le procedure indicate nel medesimo comma 11
e nell’art. 7 quater, comma 7, del D. L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con
modificazioni con la legge n.33/2009, ma che, soprattutto, sia garantito “l’obiettivo
complessivamente determinato in applicazione dell’art. 77 bis del citato D. L.
112/2008” per gli enti locali della Regione.
Infine la generalizzata esclusione di tutte le spese d’investimento dal
patto di stabilità interno previsto dalla disposizione in questione è idoneo a comportare
effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica privi di adeguata
compensazione.
L’art. 29 “Norme in materia di censimento degli alloggi popolari” recita
come segue:
All’articolo 2 della legge regionale 5
febbraio 1992, n. 1, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
‘1bis. I Comuni e gli Istituti
autonomi per le case popolari annualmente provvedono, all’aggiornamento dei
dati del censimento con le modalità di cui al presente articolo come integrate
dall’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11.
1 ter. I Comuni e gli Istituti
autonomi per le case popolari possono regolarizzare la posizione dei detentori
senza titolo degli alloggi previo pagamento delle mensilità del canone dovuto.
1 quater. I dati annuali del
censimento sono trasmessi all’Assessorato regionale dei lavori pubblici entro
il successivo mese di marzo”.
La suddetta disposizione, integrando le previsioni di cui all’art. 2, 1°
comma, della L.R. 1/1992 con il comma 1 ter, sostanzialmente introduce a regime
una indiscriminata e generica sanatoria delle occupazioni “sine titulo” degli
alloggi popolari previo il mero pagamento delle mensilità del canone dovuto
anche indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti prescritti
per fruire dei benefici dell’edilizia popolare.
La norma peraltro riproduce nella sostanza analoga disposizione contenuta nell’art. 2 della delibera
legislativa all’origine della stessa legge regionale n. 1 del 1992 oggetto
dell’attuale integrazione e dichiarata da codesta Ecc.ma Corte
costituzionalmente illegittima con sentenza n. 16 del 1992.
Il legislatore regionale, infatti, nell’intento di regolarizzare
l’occupazione abusiva di alloggi di edilizia sovvenzionata aveva allora tentato
di introdurre una disciplina consolidante le situazioni di fatto costituitesi
illegalmente, compensando i penalizzati legittimi assegnatari con la mera
attribuzione di precedenza nell’assegnazione di altro alloggio popolare.
Codesta Ecc.ma Corte in quell’occasione, pur prendendo atto delle
difficoltà della Regione a fronteggiare emergenze di ordine pubblico derivanti
da operazioni di sgombero coattivo degli occupanti senza titolo, rilevò che
“una normativa consolidante situazioni di fatto costituitesi illegalmente” è di
per sè causa di ben più gravi e durature tensioni sociali, oltre che esempio di
diseducazione civile, dimostrando ai cittadini rispettosi delle leggi che essi,
anzichè tutelati, sono spogliati delle loro spettanze a favore di chi,
quand’anche spinto dall’impulso di
soddisfare l’esigenza fondamentale dell’abitazione, ha violato la legge.
Codesta Ecc.ma Corte altresì soggiunse che si era toccato “uno dei
principi costitutivi dell’ordine giuridico, il divieto di farsi ragione da sè
con lesione del diritto altrui e che ogni norma che sopravvenga ad omologare fatti
conseguiti alla violazione del neminem laedere si pone fuori dal quadro dei
valori su cui è costruito lo Stato di diritto”.
Ed invero il legislatore statale, proprio per impedire ogni
regolarizzazione postuma di situazioni di abuso, ha comminato non solo sanzioni
amministrative ma la nullità assoluta e insanabile ed ha escluso l’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica per chiunque occupi un alloggio
senza le prescritte autorizzazioni (legge 513/1977, art. 26).
Le medesime identiche considerazioni sono pertinenti anche alla norma in
questione.
Inoltre, anche a voler considerare la disposizione in questione quale
norma di sanatoria e come tale non costituzionalmente preclusa in via di principio,
secondo costante giurisprudenza di
codesta Ecc.ma Corte (ex plurimis sentenze n. 402 del 1993 e n. 474 del 1989)
essa deve essere comunque soggetta ad uno “scrutinio di costituzionalità
estremamente rigoroso” volto a verificare l’esistenza “di uno stretto
collegamento con le specifiche peculiarità del caso tali da escludere che possa
risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale con quella
eccezionale successivamente emanata”. Ma anche così la norma in oggetto non può
ritenersi esente da censura.
Essa infatti si rivela manchevole perché non sostenuta da interessi
pubblici legislativamente rilevanti di preminente importanza generale, quali,
ad esempio, il diritto all’abitazione e il mantenimento della sicurezza
pubblica, così come richiesto da codesta Corte in numerose pronunce ( sentenza
n. 94/1995), giacchè non è emerso dal dibattito parlamentare, né risulta agli
atti di questo ufficio, l’attuale esistenza nella Regione di diffuse e
consolidate situazioni di fatto costituitesi illegalmente la cui eliminazione o
contrasto potenzialmente potrebbe compromettere l’ordine pubblico o essere particolarmente onerosa per la
pubblica amministrazione.
Ma vi è di più, la norma introduce a regime e senza limite di tempo l’annuale possibilità
di “regolarizzare” le detenzioni senza titolo prescindendo dalla decorrenza e dalla
durata delle stesse che, per ipotesi, potrebbero avere inizio pure nella
prospettiva dei periodici censimenti, così ponendo i presupposti per una sorta di
procedura di acquisizione delle abitazioni popolari del tutto fattuale e
fondata anche su comportamenti estranei alle esigenze ed ai principi
costituzionali della coesione e della solidarietà sociale richiamati dall’art.
119, quinto comma, della Costituzione.
La norma di cui trattasi ed in particolare l’inciso “1 ter. I Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari possono
regolarizzare la posizione dei detentori senza titolo degli alloggi previo
pagamento delle mensilità del canone dovuto”, appare idonea a regolarizzare e ad incoraggiare situazioni
di abuso e pertanto si pone in palese contrasto con gli articoli 3, 97 e 119,
5° comma della Costituzione, non riscontrandosi peraltro, nello Statuto
Speciale, ove pure è attribuita alla competenza regionale la materia lavori
pubblici, alcuna disposizione che consenta alla Regione Siciliana una siffatta specifica
estensione della autonomia legislativa.
L’art. 34 "Programma di interventi per l’edilizia abitativa ” recita
come segue:
1. Entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, l’Assessore regionale per i lavori pubblici,
previa delibera della Giunta regionale, predispone un programma di iniziative volte alla
realizzazione di alloggi, nonché di edilizia residenziale universitaria anche
mediante il recupero di unità immobiliari degradate, e di iniziative volte
all’adeguamento a criteri antisismici, alla riqualificazione urbana ed alla
riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica destinati ad
alloggi popolari. Il programma di cui al presente comma è approvato
dall’Assessore regionale per i lavori pubblici sentito il parere delle
competenti Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana, da
rendersi entro 15 giorni dall’assegnazione.
a)
il recupero e la riqualificazione
energetica di alloggi degradati e non abitati, di proprietà degli Istituti
autonomi case popolari e dei comuni;
b)
lo scorrimento della graduatoria
dell’iniziativa “Contratti di quartiere II”, per le proposte ammesse e non
finanziate con risorse dello Stato e della Regione;
c)
un’ulteriore dotazione di risorse del
“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” di cui
al decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici dell’11 luglio
2008, al fine di ampliare il numero
delle proposte ammissibili al finanziamento;
d)
l’acquisto da parte dei comuni
capoluoghi di provincia, di alloggi da destinare ad edilizia residenziale
pubblica;
e)
i programmi integrati predisposti dai
comuni.
3. Il programma di cui al comma 1
ripartisce le risorse in modo che alle iniziative di cui alla lettera a) di cui
al comma 2 sia destinato non meno del 20 per cento dello stanziamento
disponibile, alle iniziative di cui alla lettera b) non meno del 25 per cento,
alle iniziative di cui alla lettera c) non meno del 15 per cento, alle
iniziative di cui alla lettera d) non meno del 15 per cento, alle iniziative di
cui alla lettera e) non meno del 25 per cento.
4. Al finanziamento del programma di
cui al presente articolo ed entro il limite di spesa di 80.000 migliaia di euro
si provvede mediante l’utilizzo delle risorse disponibili sui programmi ex
Gescal a titolarità regionale di cui alla specifica convenzione stipulata in
data 18 luglio 2001 tra
La sopra riportata disposizione relativa alla realizzazione di interventi
per l’edilizia abitativa il cui finanziamento comporta una spesa di 80.000
migliaia di euro si pone in contrasto con l’articolo 81, 4° comma della
Costituzione in quanto priva di idonea sufficiente copertura finanziaria.
A seguito della richiesta di chiarimenti ai competenti uffici regionali,
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, è pervenuta a questo Commissario
la documentata nota prot. n. 31250 del Dipartimento Lavori Pubblici
dell’Assessorato lavori Pubblici, datata 8 maggio
L’art. 58 "Definizione agevolata delle violazioni relative al tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” recita come segue:
1. Le violazioni riguardanti il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui
all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni, commesse dall'1 febbraio 2003 al 31 dicembre 2008, attinenti
agli obblighi di dichiarazione, di versamento e di registrazione delle
operazioni di conferimento in discarica, non adempiuti o irregolarmente
adempiuti, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza
applicazione di interessi.
2. La definizione avviene mediante la
presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle
infedeli entro il 31 dicembre 2009.
3. Nello stesso termine di cui al comma
2, devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento del
tributo.
4. Salvo quanto disposto ai commi 2 e
3, gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la data di
entrata in vigore della presente legge, ancorché divenuti definitivi per omessa
impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o
liquidate, possono essere definiti con il pagamento del tributo, con abbuono
degli interessi e delle sanzioni.
5. Se l'accertamento concerne
l'omessa o l'infedele dichiarazione, esso può essere definito con il pagamento
dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono degli interessi e
delle sanzioni.
6. Il pagamento del tributo definito
ai sensi dei commi 4 e 5 deve avvenire entro il 30 giugno 2009. Nello stesso
termine il contribuente deve presentare o spedire alla provincia un’istanza di
definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di quest’ultimo e
quelli del versamento.
7. La presentazione dell'istanza di
cui al comma 6 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in
qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9. Il procedimento è sospeso per la
durata di 2 anni.
10. Conclusasi la durata della
sospensione, la provincia comunica al giudice l’estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la
ripresa d’ufficio del processo sospeso.
11. Sulla base delle istanze prodotte
ai sensi del comma 6, entro dodici mesi la provincia dispone lo sgravio delle
somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un
provvedimento di sospensione degli atti esecutivi da trasmettere al
concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.”
La disposizione introduce, richiamando la previsione dell’art. 13, comma
2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, una “definizione agevolata delle
violazioni”, applicando al tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, di cui all’art. 2 della L.R. n.6/1997, l’abbuono di sanzioni ed
interessi relativi al mancato e/o irregolare rispetto dell’obbligo di
dichiarazione, versamento e registrazione delle operazioni di conferimento in
discarica, ancorché siano stati emessi avvisi di accertamento divenuti
definitivi per omessa impugnazione nei termini.
Il tributo in parola, istituito dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1995
n.549, come acclarato da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 335 del 2005, “è
da considerarsi statale e non proprio della Regione, senza che rilevi, in
contrario, la devoluzione del relativo gettito alle Regioni (in questo senso,
ex plurimis, sentenze n. 241, n. 381 e n. 431 del
Detta preclusione opera anche per
Né può accreditare la competenza del legislatore regionale in subiecta
materia il richiamo operato al comma 7, nei confronti dell’art. 13, comma 2
della legge n. 289/2002. Questo infatti fa esclusivo testuale riferimento ai
tributi propri delle Regioni, Province e Comuni, mentre il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi ha – come si è detto - natura erariale.
Il legislatore regionale quindi, intervenendo in una materia non
attribuitagli dallo Statuto, ma rientrante nella competenza esclusiva dello
Stato, si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma lett. e) della
Costituzione, atteso che la disposizione in parola non è neppure riconducibile
ad alcuna delle materie di competenza legislativa elencate nello Statuto
Speciale.
L’art. 61 “Misure di contenimento dell’emergenza
ambientale”, recita come segue:
1.
2. Sono fatti salvi gli atti di determinazione della
tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, adottati
dalle società d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti in esecuzione
dell’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della
Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, come successivamente modificata
ed integrata, nonché dell’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza
dei rifiuti e la tutela delle acque della Sicilia dell’8 agosto 2003, n. 885,
anche in assenza dell’adozione del regolamento previsto dall’articolo 238, sesto
comma, del predetto decreto legislativo.
3. Nelle more
dell’adozione del regolamento di cui al comma 2 la tariffa per la gestione del
ciclo integrato dei rifiuti è determinata ed approvata dalle Autorità d’ambito
ottimale territoriale ai sensi dell’ordinanza del Commissario delegato per
l’emergenza rifiuti in Sicilia n. 885/2003 ed è applicata e riscossa dai
soggetti affidatari del servizio di gestione integrata.
4. Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni
di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle
protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi
ambiti territoriali di cui all’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio
2007, n. 2. Le procedure concorsuali in itinere debbono essere revocate.”
I commi 2 e 3 del sopratrascritto articolo 61 contrastano con gli artt.
3, 5, 24, 100, 103, 113 e 114 della Costituzione, oltre che con l’art. 15,
comma 2, dello Statuto Speciale, in quanto, da un lato, violano il canone
dell’intangibilità del giudicato e del principio di separazione tra le funzioni
dello Stato, che preclude al legislatore di invadere la sfera di attribuzione
dell’autorità giurisdizionale privandola del potere di affermazione del diritto
già accertato in maniera definitiva e, dall’altro, sono lesivi dell’autonomia
degli enti territoriali facenti parte dell’A.T.O.
La disposizione in questione è stata infatti proposta ed approvata successivamente al deposito, avvenuto il 9
febbraio 2009, della sentenza n. 48/2009 del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per
L’alto Consesso ha infatti rilevato che la determinazione commissariale
delle tariffe di igiene ambientale non può essere direttamente traslata al di
fuori del procedimento del citato articolo 238 del decreto leg.vo n. 152/2006
dalle società d’ambito ai cittadini, in quanto la stessa ordinanza di
protezione civile ha previsto che “le amministrazioni competenti provvederanno
alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità” le quali non possono che essere
quelle conseguenti all’applicazione delle ordinarie norme tariffarie allorchè
il servizio è gestito, come nel caso in esame, dalle società d’ambito.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa si è inoltre pronunciato nel
senso che, fin quando non sarà operativo il nuovo meccanismo tariffario
disciplinato dal citato art. 238, le società d’ambito “non possono che gestire
il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai Comuni ricompresi
nell’A.T.O.”.
Le disposizioni di cui trattasi, pur se appaiono stabilire una regola
astratta, nella realtà esercitano una funzione provvedimentale concreta, che vanifica
gli effetti di un giudicato e si sovrappone in via sostitutiva per il passato e
per il futuro all’autonoma determinazione degli enti locali facenti parte dei
vari Ambiti Territoriali Ottimali neutralizzandone l’autonomia riconosciuta e
garantita dagli articoli 5 e 114 della Costituzione e 15 dello Statuto Speciale.
La norma contenuta nel 2° comma
inoltre si pone in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione,
in quanto lede il diritto di difesa ed il principio di effettività della tutela
giurisdizionale poiché nei fatti vanifica il diritto esercitato dai ricorrenti con la proposizione dell’azione
e soddisfatto con la pronuncia di accoglimento dell’appello, alterando altresì
la regolamentazione degli interessi stabiliti dalla citata sentenza esecutiva del
Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Il legislatore interviene infatti successivamente all’esercizio
dell’azione con una disposizione che pone nel nulla la tutela giurisdizionale,
senza accompagnare tale intervento con una disciplina satisfattiva delle
posizioni giuridiche degli interessati ricorrenti.
Va inoltre rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza di codesta eccellentissima
Corte (ex plurimis sentenza n. 267/2007), sebbene non sia preclusa al
legislatore la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina
oggetti o materie normalmente affidate all’autorità amministrativa, tali leggi,
c.d. “provvedimento”, sono ammissibili entro il limite del rispetto della
funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso
(sentenze n. 492 del 1995, n. 346 del 1991 e n. 143 del 1989).
Codesta Ecc.ma Corte ha altresì chiarito (sentenza n. 282 del 2005) che
l’emanazione di legge con efficacia retroattiva, quale la disposizione del 2°
comma in questione, incontra una serie di limiti che attengono alla
salvaguardia di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento, fra cui va ricompreso il
rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario, essendo precluso al
legislatore intervenire con norme aventi portata retroattiva, come nel caso in
specie, per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 525 del 2000).
Va infine considerato che, anche non tenendo conto degli effetti della
disposizione sul giudicato già formatosi e valutandola come norma di sanatoria,
di per sé non preclusa costituzionalmente al legislatore, la stessa non supera
il più rigoroso scrutinio di costituzionalità richiesto da codesta Ecc.ma Corte
(sentenza n. 94/1995) in mancanza di interessi pubblici legislativamente
rilevanti e di preminente importanza generale emersi nel corso dell’iter
parlamentare o di chiarimenti da parte dell’amministrazione regionale,
richiesti ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 488/1969.
Inoltre la disposizione di cui al 3° comma in questione ove, sino
all’approvazione del regolamento previsto dall’art. 238, 6° comma, del decreto
leg.vo n. 152/2006, si attribuisce a regime all’autorità d’ambito ottimale
territoriale il compito di determinare ed approvare la tariffa in questione,
configura una manifesta compressione delle autonomie locali.
Infatti, benché siano componenti dell’assemblea dei soci della società
d’ambito in virtù del loro generale potere di rappresentanza e sovrintendenza
dei servizi e degli uffici comunali, i sindaci dei comuni appartenenti
all’ambito territoriale non sono titolari di un proprio potere di determinare
la disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, essendo esso di
esclusiva competenza del Consiglio Comunale, organo rappresentativo dell’intera
collettività locale.
La potestà legislativa regionale in materia di ordinamento e regime degli
enti locali prevista dallo Statuto Speciale non può del resto spingersi sino a modificare,
per una singola materia, l’ordinario riparto di competenza tra gli organi delle
singole istituzioni locali, riservato ai rispettivi statuti e protetto anche
dal comma 2 dell’art. 15 dello Statuto Speciale ove si afferma per gli enti
locali la più ampia autonomia amministrativa e funzionale.
L’art. 77 "Norme in materia di concessione di contributi” recita
come segue:
La sopra riportata disposizione dà adito a censure di incostituzionalità
per violazione degli articoli 81, 3° e
4° comma, e 97 della Costituzione.
Essa, da un canto, abroga dal corrente anno tutte le norme autorizzative
di spesa relative agli interventi riportati nella tabella H allegata alla L.R.
1/2008 e, dall’altro, con i successivi commi 2 e 3 autorizza “tout court” l’inserimento nel
bilancio di previsione di capitoli di spesa attinenti alla concessione di
contributi contrassegnati con la nota A e F.
Preliminarmente si osserva che nella nota contenente i chiarimenti resi dall’amministrazione
regionale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 488/1969 si afferma testualmente
“che a seguito della decisione assembleare dell’articolo in questione e dei
relativi documenti allegati” “è stato fornito dall’ARS un elenco esplicativo
degli interventi riconducibili ai richiamati commi 2 e
Tuttavia nel testo della delibera legislativa relativa al disegno di
legge n. 250 dal titolo “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
Al riguardo, si rileva che l’estrema genericità delle disposizioni di cui
trattasi potrebbe dare origine, come già si prospetta nel corrente esercizio
finanziario, a situazioni di compromissione del principio costituzionale del buon
andamento della pubblica amministrazione.
La norma, infatti, attesa la suddetta genericità e la mancanza di un atto formale pubblico che ne definisca i
contenuti e ne circoscriva gli effetti, non può essere considerata atta a
contenere l’autorizzazione a nuove o maggiori spese non preventivamente
“normate” e la conseguente iscrizione di nuovi capitoli nel bilancio della
Regione.
Da un sommario esame del c.d. allegato tecnico al bilancio (di cui si
allega uno stralcio), contenente la ripartizione in capitoli delle unità
previsionali di base relative al bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario autorizzato con la delibera legislativa n. 249 approvata
nella seduta del 30 aprile 2009, si è avuto modo di riscontrare l’iscrizione di
ben oltre un centinaio di nuovi capitoli di spesa, suddivisi fra le varie
rubriche di pertinenza dei diversi Assessorati, tutti relativi ad erogazioni di
contributi ad enti, organismi,
associazioni talora di notevole ammontare. Di tali capitoli di spesa,
almeno quarantasette non consentono
l’individuazione certa dei destinatari della provvidenza pubblica (ad esempio
capitoli 377832, 377833, 37809 etc.); e nella prevalenza dei casi non è
indicata la finalità per la quale il contributo è assegnato (es. cap. 377823,
473719, 473726 etc.).
In due capitoli manca l’indicazione della natura del beneficiario, la
sede, l’attività svolta e la finalità dell’erogazione (cap. 377789 e cap.
377818).
Tutti i capitoli in questione recano
come “nomenclatore”, ovverossia come normativa che legittima e
disciplina le modalità di erogazione delle risorse economiche, l’acronimo “L.F.0/2009”
cioè la delibera legislativa n. 250 e
quindi l’articolo
L’ampiezza dell’effetto già riscontrabile nell’allegato tecnico, riguardante
decine di enti operanti in realtà e settori diversi, unitamente ai costi
previsti ed al fatto che gli assegnatari dei contributi siano sostanzialmente individuati
a prescindere da procedure volte a verificare
il possesso dei requisiti e la rilevanza sociale dell’attività, induce a
ritenere compromesso il principio costituzionale del buon andamento della
pubblica amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione.
La non rinvenibile indicazione delle finalità del contributo erogato
renderebbe peraltro difficile la rendicontazione e la verifica della effettiva destinazione
ad attività meritevoli del sostegno pubblico.
Le cennate censure vanno tutte estese per interconnessione logica al
primo comma, che appare in stretto rapporto funzionale con i successivi commi 2 e 3.
Non può infine non evidenziarsi come la norma contenuta nel 3° comma, ove
consente a decorrere dal 2009 e quindi anche per gli esercizio futuri, la
generica autorizzazione all’inserimento nel bilancio per gli importi
determinati con la legge di approvazione del documento finanziario per il
corrente anno, si pone anche in contrasto con l’articolo 81, 4° comma della
Costituzione.
Nel prospetto allegato all’articolo 79 della delibera legislativa n.
Da ultimo, si rileva che qualora trovasse applicazione l’art. 77, norma come
prima argomentato da non potersi considerare di per sé specifica autorizzazione
di nuove o maggiori spese, poiché priva di indicazioni sui destinatari dei
contributi o di specifiche tabelle allegate, sarebbe consentito l’inserimento
di nuove spese con legge di bilancio in
violazione dell’articolo 81, 3° comma della Costituzione.
PER I
MOTIVI SUESPOSTI
e con riserva
di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto
prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per
I M P
U G N A
le
sottoelencate disposizioni del disegno di legge n. 250 dal titolo “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno
- art. 8,
comma 3 per violazione degli articoli 117, 119, 2° comma e 120 della
Costituzione;
- art. 29
limitatamente all’inciso “1 ter. I Comuni e gli Istituti autonomi per le case
popolari possono regolarizzare la posizione dei detentori senza titolo degli
alloggi previo pagamento delle mensilità del canone dovuto”, per violazione
degli articoli 3, 97 e 119, comma 5, della Costituzione;
- art. 34 per
violazione dell’articolo 81, 4° comma della Costituzione;
- art. 58,
per violazione dell’articolo 117, comma 2 lett. e) della Costituzione e degli
articoli 14, 17 e 36 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, nonché del
D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074;
- art. 61,
commi 2 e 3, per violazione degli articoli 3, 5, 24, 100, 103, 113 e 114 della
Costituzione e dell’art. 15, comma 2, dello Statuto Speciale della Regione
Siciliana;
- art. 77 per
violazione degli articoli 97 e 81, 3° e
4° comma, della Costituzione.
Palermo, 9 maggio 2009
Il
Commissario dello Stato
per
(Di Pace)
N O T
I F I C A
l’anno
duemilanove, il giorno 9 del mese di maggio in Palermo, alle ore su istanza del Sig. Commissario
dello Stato per
Io
sottoscritto Messo comunale ho notificato e dato copia del presente al
Presidente della Regione siciliana consegnandolo nella sua sede a mano di