ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

 

                                                                                     R  O  M  A

 

 

 

 

 

 

 

      L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 19 dicembre 2008,  ha approvato il disegno di legge n. 328 stralcio I dal titolo “Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo”, pervenuto a questo Commissario dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.  28 dello Statuto speciale, il  22 dicembre 2008.

La norma contenuta nell’art. 1, comma 12 della delibera legislativa dà adito a censura di costituzionalità sotto il profilo del mancato rispetto del principio di cui all’art. 81, 4° comma della Costituzione. Essa in particolare recita:

“ 12. Gli enti locali che hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di contrattisti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, possono fruire dei benefici previsti dal comma 14 dell’art. 23, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nei limiti delle risorse assegnate al Fondo unico per il precariato, ancorchè non abbiano presentato preventivamente istanza all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale”.

La disposizione in questione consentirebbe la corresponsione dei finanziamenti a carico del bilancio regionale alle amministrazioni locali che, nell’attivare procedure di stabilizzazione del precariato, hanno assunto con contratti a tempo indeterminato lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997 e dell’art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, pur in mancanza della preventiva istanza all’agenzia preposta all’istruttoria.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio economico previsto dall’art. 23 della legge regionale n. 19/2005 è, in particolare, pari ad un quintuplo del contributo annuale erogato dall’Assessore regionale del lavoro ed è ripartito in cinque annualità di eguale importo per ogni lavoratore assunto.

L’ammontare del contributo annuale, secondo l’art. 12, comma 6, della legge regionale n. 85/1995 è pari al 40% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno, ovvero al 90% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore ivi compresi gli oneri sociali.

La residua parte della retribuzione è a carico dell’ente che effettua l’assunzione.

La disposizione testè approvata amplia sostanzialmente il numero degli enti locali legittimati a fruire dei suddetti benefici economici, ma, pur comportando palesemente nuove e maggiori spese per il bilancio regionale, non contiene né la quantificazione degli oneri necessari né l’indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

L’estrema genericità della previsione, non ancorata ad un limite temporale delle assunzioni cui fare riferimento, non consente peraltro alcuna stima dei conseguenti presumibili oneri.

La stessa amministrazione regionale, nel fornire i chiarimenti richiesti ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 488/1969 (allegato 1), ha rappresentato di non avere contezza della disposizione oggetto di censura e che “non è dato conoscere il presumibile numero delle amministrazioni locali destinatarie della norma”.

La amministrazione regionale ha anche precisato che lo stanziamento del Fondo unico per il precariato è pari a 287.269.000,00 euro per il corrente esercizio, che esso risulta interamente impegnato per le attività previste dalla normativa già in vigore e che le previsioni per il prossimo esercizio finanziario (che ne confermano l’ammontare) “non consentono ulteriori nuove spese”.

E’ dunque evidente che nella fattispecie risulta violato l’obbligo di indicare i mezzi con cui far fronte alle nuove e/o maggiori spese posto dall’art. 81 della Costituzione.

Codesta Ecc.ma Corte, con costante e consolidata giurisprudenza, e da ultimo nella sentenza n. 386 del 2008 ha affermato che  “le leggi istitutive di nuove spese debbono recare una  esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex plurimis sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961)”.

E proprio in occasione di un giudizio su una legge della Regione siciliana ha avuto modo di acclarare che per quest’ultima “ l’art. 17, 2° comma, dello Statuto dispone che la legislazione regionale si svolge entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Il che comporta che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81  Cost. si ispira” (sentenza n. 359/2007).

Codesta Ecc.ma Corte ha inoltre, sul punto, chiarito che l’obbligo della copertura deve essere osservato nei confronti di spese nuove o maggiori che hanno refluenze anche in esercizi futuri (nel caso specifico un quinquennio). Tale obbligo va osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso, per il quale è stato consacrato con la legge di bilancio il pareggio tra entrate e spese, nell’ambito di una visione generale dello sviluppo economico e della situazione finanziaria della Regione.

Per le spese ricadenti in esercizi futuri, nella sentenza n. 1/1966, codesta Ecc.ma Corte ha ammesso la possibilità di ricorrere, oltre ai consueti mezzi (quale ad esempio la riduzione di spese già autorizzate, l’accertamento formale di nuove entrate ecc.), anche alla previsione di maggiori entrate purché la stessa risulti non arbitraria o irrazionale ed in un equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare.

Niente di tutto questo è dato ritrovare nella norma oggetto di censura, la quale si limita ad affermare che le amministrazioni locali sono ammesse a fruire dei finanziamenti regionali nei “limiti delle risorse assegnate al Fondo unico per il precariato”, che come sopra rappresentato è incapiente, per espressa dichiarazione dell’amministrazione competente.

Per le suesposte considerazioni, la norma dell’art. 1, comma 12, del disegno di legge testè approvato è dunque illegittima per violazione dell’art. 81,  comma 4, della Costituzione.

PER I MOTIVI SUESPOSTI

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art.  28 dello Statuto Speciale,  con il presente atto

I M P U G N A

 

L’articolo 1, comma 12, del disegno di legge n. 328 stralcio I dal titolo “Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo”, pervenuto a questo Commissario dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.  28 dello Statuto speciale, il  22 dicembre 2008 per violazione dell’art. 81, comma 4, della Costituzione.

 

Palermo, 24 dicembre  2008                                        

                    

Il Commissario dello Stato

                                                                                  per la Regione Siciliana

                                                                                                        (Di Pace)

 

 

 

 

 

 

 

N O T I F I C A

l’anno duemilaotto, il giorno 27 del mese di dicembre in Palermo, alle ore           su istanza del Sig. Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

Io sottoscritto Messo comunale ho notificato e dato copia del presente al Presidente della Regione siciliana consegnandolo nella sua sede a mano di