L’Assemblea Regionale Siciliana, nella
seduta del 19 dicembre 2008, ha approvato
il disegno di legge n. 328 stralcio I dal titolo “Interventi finanziari urgenti
per l’occupazione e lo sviluppo”, pervenuto a questo Commissario dello Stato,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28
dello Statuto speciale, il 22 dicembre
2008.
La norma contenuta nell’art. 1, comma 12 della delibera legislativa dà
adito a censura di costituzionalità sotto il profilo del mancato rispetto del
principio di cui all’art. 81, 4° comma della Costituzione. Essa in particolare
recita:
“ 12. Gli enti locali che hanno
proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di contrattisti di diritto
privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85 e successive modifiche ed integrazioni, possono fruire dei benefici previsti
dal comma 14 dell’art. 23, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nei
limiti delle risorse assegnate al Fondo unico per il precariato, ancorchè non
abbiano presentato preventivamente istanza all’Agenzia regionale per l’impiego
e la formazione professionale”.
La disposizione in questione consentirebbe la corresponsione dei finanziamenti
a carico del bilancio regionale alle amministrazioni locali che, nell’attivare
procedure di stabilizzazione del precariato, hanno assunto con contratti a
tempo indeterminato lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente
utili ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997 e
dell’art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, pur in mancanza
della preventiva istanza all’agenzia preposta all’istruttoria.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio economico
previsto dall’art. 23 della legge regionale n. 19/2005 è, in particolare, pari
ad un quintuplo del contributo annuale erogato dall’Assessore regionale del
lavoro ed è ripartito in cinque annualità di eguale importo per ogni lavoratore
assunto.
L’ammontare del contributo annuale, secondo l’art. 12, comma 6, della legge
regionale n. 85/1995 è pari al 40% della retribuzione derivante da rapporti
contrattuali a tempo pieno, ovvero al 90% della retribuzione derivante da
rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore ivi compresi gli oneri sociali.
La residua parte della retribuzione è a carico dell’ente che effettua
l’assunzione.
La disposizione testè approvata amplia sostanzialmente il numero degli
enti locali legittimati a fruire dei suddetti benefici economici, ma, pur
comportando palesemente nuove e maggiori spese per il bilancio regionale, non contiene
né la quantificazione degli oneri necessari né l’indicazione delle risorse con
cui farvi fronte.
L’estrema genericità della previsione, non ancorata ad un limite
temporale delle assunzioni cui fare riferimento, non consente peraltro alcuna stima
dei conseguenti presumibili oneri.
La stessa amministrazione regionale, nel fornire i chiarimenti richiesti
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 488/1969 (allegato 1), ha rappresentato di non
avere contezza della disposizione oggetto di censura e che “non è dato
conoscere il presumibile numero delle amministrazioni locali destinatarie della
norma”.
La amministrazione regionale ha anche precisato che lo stanziamento del
Fondo unico per il precariato è pari a 287.269.000,00 euro per il corrente
esercizio, che esso risulta interamente impegnato per le attività previste
dalla normativa già in vigore e che le previsioni per il prossimo esercizio
finanziario (che ne confermano l’ammontare) “non consentono ulteriori nuove
spese”.
E’ dunque evidente che nella fattispecie risulta violato l’obbligo di
indicare i mezzi con cui far fronte alle nuove e/o maggiori spese posto
dall’art. 81 della Costituzione.
Codesta Ecc.ma Corte, con costante e consolidata giurisprudenza, e da
ultimo nella sentenza n. 386 del
E proprio in occasione di un giudizio su una legge della Regione
siciliana ha avuto modo di acclarare che per quest’ultima “ l’art. 17, 2° comma,
dello Statuto dispone che la legislazione regionale si svolge entro i limiti
dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.
Il che comporta che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella
fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira” (sentenza n. 359/2007).
Codesta Ecc.ma Corte ha inoltre, sul punto, chiarito che l’obbligo della copertura
deve essere osservato nei confronti di spese nuove o maggiori che hanno
refluenze anche in esercizi futuri (nel caso specifico un quinquennio). Tale
obbligo va osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che
incidono su un esercizio in corso, per il quale è stato consacrato con la legge
di bilancio il pareggio tra entrate e spese, nell’ambito di una visione
generale dello sviluppo economico e della situazione finanziaria della Regione.
Per le spese ricadenti in esercizi futuri, nella sentenza n. 1/1966,
codesta Ecc.ma Corte ha ammesso la possibilità di ricorrere, oltre ai consueti
mezzi (quale ad esempio la riduzione di spese già autorizzate, l’accertamento
formale di nuove entrate ecc.), anche alla previsione di maggiori entrate purché
la stessa risulti non arbitraria o irrazionale ed in un equilibrato rapporto
con la spesa che si intende effettuare.
Niente di tutto questo è dato ritrovare nella norma oggetto di censura,
la quale si limita ad affermare che le amministrazioni locali sono ammesse a
fruire dei finanziamenti regionali nei “limiti delle risorse assegnate al Fondo
unico per il precariato”, che come sopra rappresentato è incapiente, per
espressa dichiarazione dell’amministrazione competente.
Per le suesposte considerazioni, la norma dell’art. 1, comma 12, del
disegno di legge testè approvato è dunque illegittima per violazione dell’art. 81, comma 4, della Costituzione.
PER I
MOTIVI SUESPOSTI
e con riserva
di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto
prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per
I M P
U G N A
L’articolo 1, comma 12, del disegno di legge n. 328 stralcio I dal titolo
“Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo”, pervenuto a
questo Commissario dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto speciale, il 22 dicembre 2008 per violazione dell’art. 81,
comma 4, della Costituzione.
Palermo, 24 dicembre
2008
Il Commissario dello Stato
per
(Di Pace)
N O T
I F I C A
l’anno
duemilaotto, il giorno 27 del mese di dicembre in Palermo, alle ore su istanza del Sig. Commissario
dello Stato per
Io
sottoscritto Messo comunale ho notificato e dato copia del presente al
Presidente della Regione siciliana consegnandolo nella sua sede a mano di