SENTENZA        

 

 

                               ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

 

                                                                             R  O  M  A

 

 

          L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio  2006,  ha approvato il disegno di legge n.1095 – stralcio VI dal titolo “Riproposizione di norme in materia  di turismo”, pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 dello Statuto Speciale, il 23 gennaio  2006.

L’Assemblea Regionale,  a seguito dell’impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”, per consentire l’immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l’ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta Eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.

In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

 L’iniziativa legislativa, pur riproponendo con modifiche sostanziali l’analoga disposizione dell’art. 27, 5° comma del disegno di legge n. 1084 impugnato per violazione degli articoli 3, 9, 97 e 114 della Costituzione, non è esente  da censura in relazione ai parametri costituzionali indicati secondo le argomentazioni svolte nel precedente atto di gravame che si intendono qui integralmente richiamate.

Il provvedimento legislativo prevede infatti, all’art. 1, 3° comma, che nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati tutte le strutture previste dalla L.R. 14/1982 possano essere insediate anche in deroga allo strumento urbanistico e che il comune provvede anche successivamente a recepire in apposita variante allo strumento urbanistico stesso.

Inoltre il 4° comma del medesimo articolo consente, per i campeggi esistenti e regolarmente autorizzati, l’esecuzione delle opere previste dalla cennata L.R. 14/1982 anche nelle fasce di rispetto del demanio marittimo e dei boschi e dei parchi di cui all’art. 15 della L.R. 788/1976.

             

P.Q. M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l’art. 28 dello Statuto Speciale,  con il presente atto

I M P U G N A

L’art. 1, 3° comma, limitatamente alle parole “anche in deroga  allo strumento urbanistico; il comune provvede anche successivamente a recepire in apposita variante allo strumento urbanistico”, e 4° comma limitatamente alle parole “i campeggi regolarmente autorizzati, possono eseguire, in deroga, le opere previste”, del ddl 1095/stralcioVI dal titolo “ Riproposizione di norme in materia di turismo”, approvato dall’ARS il 20 gennaio 2006, per violazione degli articoli 3, 9, 97  e 114 della Costituzione.

 

Palermo, lì 27 gennaio 2006

                                                            

IL COMMISSARIO DELLO STATO

                                                             PER LA REGIONE SICILIANA

                                                                              (DI PACE)