ALLA ECC.MA
CORTE COSTITUZIONALE
R O
M A
L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n.1095 – stralcio V dal titolo “Riproposizione di norme in materia di territorio” , pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 dello Statuto Speciale, il 23 gennaio 2006.
L’Assemblea Regionale,
a seguito dell’impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre
2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante “Misure finanziarie urgenti e
variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
Disposizioni varie”, per consentire l’immediata operatività delle disposizioni
non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre
In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.
Il provvedimento legislativo riproduce quasi integralmente le disposizioni contenute nell’art.26, commi 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 del disegno di legge 1084 attinenti tutte alla materia dell’edilizia ed urbanistica, che a vario titolo e per diverse motivazioni danno adito a rilievi di ordine costituzionale.
In particolare:
1)
le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 3, 4, 5,
6 e 7 appaiono lesive dei principi di cui agli articoli 3, 9 e 114 della
Costituzione in quanto, ampliando la portata delle disposizioni statali di cui
all’art. 32 della L. 24 novembre 2003, n.
2) la disposizione di cui all’art. 1, comma 8, nell’introdurre, con finalità senza dubbio meritevoli, la certificazione della qualità edilizia ed abitativa quale titolo di priorità per l’ammissione alle agevolazioni, provvidenze e facilitazioni, viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui pur riconoscendo la necessità di una pluralità di soggetti abilitati al rilascio della certificazione da iscrivere in un elenco speciale previo bando ad evidenza pubblica, individua in sede di prima applicazione un unico istituto ( ISCAA), senza nel contempo fissare un termine per l’adozione del decreto di istituzione del suddetto elenco speciale ;
3) la disposizione di cui al 9° comma, limitatamente all’inciso “ e delle iniziative private” viola gli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto, nel prevedere la possibilità per i privati di realizzare insediamenti produttivi in verde agricolo nell’ambito di progetti integrati territoriali, nei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo del territorio (PRUSST) nonché nei patti territoriali o nei contratti d’area, costituisce un palese vulnus dell’autonomia degli enti locali cui istituzionalmente compete l’attività di pianificazione e gestione del territorio con conseguenze negative per un’adeguata tutela dell’ambiente e degli interessi della collettività che vi risiede;
4)
il comma 12 dello stesso articolo
5) il comma 13 dell’articolo 1 è anch’esso censurabile per violazione degli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto consente la realizzazione in verde agricolo di insediamenti produttivi pur se limitatamente a quelli ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia;
6) parimenti il comma 14 dell’articolo 1 è meritevole di censura per violazione degli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto prevede la realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero nelle zone destinate a verde agricolo;
7) lesiva dei principi di cui agli articoli 97 e 114 della Costituzione è infine la previsione dell’articolo 1, commi 10 e 11 che, pure sorretta da valide finalità nell’introdurre una normativa derogatoria a favore delle esigenze abitative di soggetti portatori di handicap, prevede un vincolo di durata assai limitata nel tempo (tre anni) ai fini della variazione di destinazione d’uso, vendita o locazione a terzi. Nei fatti, verosimilmente, la norma potrebbe essere distorta nell’applicazione e consentire l’ampliamento di cubature eccessive rispetto ai fini, in deroga ai parametri urbanistici vigenti, da utilizzarsi per soggetti diversi da quelli originari.
P.Q. M.
e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario
dello Stato per
I M P U G N A
i sottoelencati articoli del disegno di legge 1095/stralcio V dal titolo: “Riproposizione di norme in materia di territorio”, approvato dall’ARS il 20 gennaio 2006:
- art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per violazione degli articoli 3, 9 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale;
- art. 1, comma 8 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- art. 1, comma 9 per violazione degli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione;
- art. 1, commi 10 e 11 per violazione degli articoli 97 e 114 della Costituzione;
- art. 1, comma 12 per violazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione;
- art. 1, commi 13 e 14 per violazione degli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione.
Palermo, lì 27 gennaio 2006
IL COMMISSARIO DELLO STATO
PER
(DI PACE)