SENTENZA

 

 

                               ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

 

                                                                             R  O  M  A

 

 

          L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio  2006,  ha approvato il disegno di legge n.1095 – stralcio V dal titolo “Riproposizione di norme in materia di territorio” , pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 dello Statuto Speciale, il 23 gennaio  2006.

L’Assemblea Regionale,  a seguito dell’impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”, per consentire l’immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l’ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta Eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.

In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

Il provvedimento legislativo riproduce quasi integralmente le disposizioni contenute nell’art.26, commi 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 del disegno di legge 1084 attinenti tutte alla materia dell’edilizia ed urbanistica, che a vario titolo e per diverse motivazioni danno adito a rilievi di ordine costituzionale.

In particolare:

1)      le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 appaiono lesive dei principi di cui agli articoli 3, 9 e 114 della Costituzione in quanto, ampliando la portata delle disposizioni statali di cui all’art. 32 della L. 24 novembre 2003, n. 326 in materia di condono edilizio, legittimano in Sicilia condotte penalmente sanzionate nel resto del territorio nazionale. Le norme suddette infatti consentono la sanatoria edilizia per le nuove costruzioni di tipo non residenziale ultimate entro il 31/3/2003 e con cubatura fino a 3.000 mc ed escludono l’acquisizione del parere delle autorità preposte alla tutela dei vincoli nei casi di opere abusive realizzate in zone che sono state soggette a vincolo successivamente alla loro edificazione. Tale ultima disposizione, in particolare, costituisce una evidente compromissione  degli interessi sottesi alla tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, giacchè impedisce all’autorità preposta alla relativa tutela di esprimere il proprio motivato parere e di apporre prescrizioni specifiche per rendere compatibile il manufatto con il bene oggetto della tutela;

2)      la disposizione di cui all’art. 1, comma 8, nell’introdurre, con finalità senza dubbio meritevoli, la certificazione della qualità edilizia ed abitativa quale titolo di priorità per l’ammissione alle agevolazioni, provvidenze e facilitazioni, viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui  pur riconoscendo la necessità di una pluralità di soggetti abilitati al rilascio della certificazione da iscrivere in un elenco speciale previo bando ad evidenza pubblica, individua in sede di prima applicazione un unico istituto ( ISCAA), senza nel contempo fissare un termine per l’adozione del decreto di istituzione del suddetto elenco speciale ;

3)      la disposizione di cui al  9° comma, limitatamente all’inciso “ e delle iniziative private”  viola gli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto, nel prevedere la possibilità per i privati di realizzare insediamenti produttivi in verde agricolo nell’ambito di progetti integrati territoriali,  nei  programmi di riqualificazione urbana e sviluppo del territorio (PRUSST) nonché nei patti territoriali o nei contratti d’area, costituisce un palese vulnus dell’autonomia degli enti locali cui istituzionalmente compete l’attività di pianificazione e gestione del territorio con conseguenze negative per un’adeguata tutela dell’ambiente e degli interessi della collettività che vi risiede;

4)      il comma 12 dello stesso articolo 1, in quanto  estende la deroga di cui all’articolo 20 della L.R. 16/4/2003, n. 4 consentendo la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie anche su aree  o immobili del demanio marittimo ad opera del concessionario o del locatario senza necessità di                 autorizzazione o concessione, si pone in contrasto con gli articoli 9 e 97 della Costituzione. E’ di palmare evidenza il nocumento che in tal modo si arreca alla particolare tutela del demanio marittimo, che verrebbe esposto ad interventi senza alcuna possibilità di preventiva valutazione circa la compatibilità e l’impatto;

5)      il comma 13 dell’articolo 1 è anch’esso censurabile per violazione degli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto consente la realizzazione in verde agricolo di insediamenti produttivi pur se limitatamente a quelli ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia;

6)      parimenti il comma 14 dell’articolo 1  è meritevole di censura per violazione degli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto prevede la realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero nelle zone destinate a verde agricolo;

7)      lesiva dei principi di cui agli articoli 97 e 114 della Costituzione è infine la previsione dell’articolo 1, commi 10 e 11 che, pure sorretta da valide finalità nell’introdurre una normativa derogatoria a favore delle esigenze abitative di soggetti portatori di handicap, prevede un vincolo di durata assai limitata nel tempo (tre anni) ai fini della variazione di destinazione d’uso, vendita o locazione a terzi. Nei fatti, verosimilmente, la norma potrebbe essere distorta nell’applicazione e consentire l’ampliamento di cubature eccessive rispetto ai fini, in deroga ai parametri urbanistici vigenti, da utilizzarsi per soggetti diversi da quelli originari.

            

P.Q. M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l’art. 28 dello Statuto Speciale,  con il presente atto

I M P U G N A

 i sottoelencati articoli del disegno di legge 1095/stralcio V dal titolo: “Riproposizione di norme in materia di territorio”,  approvato dall’ARS il 20 gennaio 2006:

- art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per violazione degli articoli 3, 9 e 114 della Costituzione e per interferenza  in materia penale;

- art. 1, comma 8 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

- art. 1, comma 9 per violazione degli articoli 9,  97 e 114 della Costituzione;

- art. 1, commi 10 e 11 per violazione degli articoli 97 e 114 della Costituzione;

- art. 1, comma 12 per violazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione;

- art. 1, commi 13 e 14 per violazione degli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione.

 

Palermo, lì 27 gennaio 2006

                                                    

        

IL COMMISSARIO DELLO STATO

                                                             PER LA REGIONE SICILIANA

                                                                               (DI PACE)