ALLA ECC.MA
CORTE COSTITUZIONALE
R O
M A
L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n.1095 – stralcio XIII dal titolo “Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti” , pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 dello Statuto Speciale, il 23 gennaio 2006.
L’Assemblea Regionale,
a seguito dell’impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre
2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante “Misure finanziarie urgenti e
variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
Disposizioni varie”, per consentire l’immediata operatività delle disposizioni
non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre
In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.
La quasi totalità delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge ripropone le norme già oggetto di gravame con l’impugnativa del 14 dicembre 2005 avverso il ddl 1084 secondo la corrispondenza che di seguito si riporta:
· art. 2 ex art. 9, commi 3 e 6 impugnati per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81-4°c. della Costituzione;
· art. 4 ex art. 13, 2°c. impugnato per violazione degli articoli 3,51 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto civile;
· art. 5 ex art. 15 impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione,
·
art. 6 ex art. 17 impugnato per violazione degli
articoli 9 e 97 della Costituzione, dell’art.
· articoli 7 e 8 ex art. 18, c. 3 e 5 impugnati per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
· articolo 10, 1 c. ex art. 19, c.3 impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81-4 c. della Costituzione;
· articolo 10, 3 c. ex art. 19, 9 c. per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
· articolo 10, 4 e 5 c. ex art. 19, 10 e 12 c. impugnati per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117 lettera o) della Costituzione;
· articolo 10, 6 c. ex art. 19, 19 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81-4 c. della Costituzione;
· articolo 10, 7 c. ex art. 19, 21 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
· articolo 10, 8 e 10 c. ex art. 19, 22 e 24 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81-4 c. e 97 della Costituzione;
· articolo 10, 12 c. ex art. 19, 30 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
· articolo 10, 14 c. ex art. 19, 33 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81-4 c. e 97 della Costituzione;
· articolo 10, 15 c. ex art. 19, 35 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
· articolo 10, 16 c. ex art. 19, 40 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
· articolo 10, 17 c. ex art. 19, 41 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
· articolo 10, 18 c. ex art. 19, 42 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
· articolo 10, 19 c. ex art. 19, 44 c. impugnato per violazione dello articolo 81-4 c. della Costituzione;
· articolo 11, 1 c. ex art. 20, 17 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 9, 97 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale;
· articolo 11, 2 c. ex art. 20, 35 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
· art. 11, 4 c. ex art. 20, 43 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81-4 c. e 97 della Costituzione;
· art. 12, 1 c. ex art. 21, 2 c. impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
· art. 12, 2 c. ex art. 21, 11 c. impugnato per violazione dell’articolo 81-4 c. della Costituzione;
· art. 12, 3 c. ex art. 21, 12 c. impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
· art. 12, 4 c. ex art. 21, 13 c. impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
· art. 12, 5 c. ex art. 21, 16 c. impugnato per violazione dell’articolo 81-4 c. della Costituzione;
· art. 12, 6 c. ex art. 21, 25 c. impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
· art. 13 ex art. 22, 2 c. impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
· art. 14, 1 c. ex art. 23, 11 c. impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
· art. 14, 3 c. ex art. 23, 17 c. impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
· art. 16, 1 c. ex art. 25, 1 c. impugnato per violazione dell’articolo 3 della Costituzione;
· art. 16, 2 c. ex art. 25, 14 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81-4 c. e 97 della Costituzione;
· art. 16, 3 c. ex art. 15 c. impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81-4 c. e 97 della Costituzione.
Riguardo alle sopraindicate disposizioni, non essendo emersi nell’iter parlamentare nuovi elementi che possano indurre a superare i motivi di censura addotti con il precedente atto di gravame, si ripropongono con il presente atto all’attenzione di codesta Corte le argomentazioni svolte nell’impugnativa proposta il 14 dicembre 2005, che qui integralmente si richiamano.
Le
norme contenute nell’articolo 1, 10- commi 2 e 11-, nell’articolo 15,
nell’articolo 17 e nell’articolo
L’articolo 1, che prevede particolari forme di assunzione nei ruoli del servizio sanitario regionale e che costituisce riproduzione di analoghe norme proposte in passato con diversi disegni di legge e da ultimo con l’articolo 6- comma 4 del ddl 1084, oggetto del ricorso in data 14 dicembre 2005, sebbene adesso individui la copertura finanziaria della spesa ivi prevista, rimane tuttavia censurabile in quanto, nel consentire con procedure extra ordinem l’assunzione
del personale già dipendente di case di cura private, si pone in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
L’articolo 10, comma 2, che sostituisce la previsione dell’articolo 19, comma 8, del disegno di legge n. 1084, tende a far conseguire la qualifica di dirigente di terza fascia a personale già assunto ed inquadrato, a far data dal marzo 2005, nella categoria D – Funzionario direttivo nell’amministrazione dei Beni Culturali in base ad un concorso per soli titoli. Tale beneficio non solo ingenera una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei vincitori di concorso della categoria D, che è già stato assunto nei ruoli dell’amministrazione regionale o è in attesa di assunzione e che è stato, o sarà, inquadrato regolarmente secondo le previsioni della L.R. 10/2000, ma anche concede un privilegio, non sorretto da adeguate motivazioni né idonee procedure di selezione, compromettendo pertanto il buon andamento della P.A. tutelato dall’art. 97 della Costituzione.
Anche la disposizione dell’articolo 10, comma 11 si ritiene lesiva degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto consente la presenza di un pedagogista in alternativa allo psicologo nei reparti ospedalieri di pediatria.
La figura del pedagogista non è contemplata fra quelle dei ruoli del personale del servizio sanitario e pertanto, non essendone definite le funzioni, non è conseguentemente possibile stabilire una corrispondenza con quelle svolte dallo psicologo, da cui invece potrebbe desumersi che l’ equivalenza dei ruoli non è sostenibile.
L’articolo 15 consente la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti all’area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, in palese contrasto con quanto prescritto dal comma 595 dell’art. 1 della legge 266/2005 e pertanto costituisce violazione dell’art. 119 della Costituzione.
L’articolo 17 consente l’estensione delle previsioni dell’articolo 9 della L.R. 15/2005 alle “iniziative private”, ovverosia autorizza ope legis
l’edificazione di strutture edilizie in verde agricolo. E’ palese, pertanto, la compromissione dell’autonomia dei competenti organi comunali nella gestione e programmazione del proprio territorio esercitata attraverso l’adozione degli ordinari strumenti urbanistici. La disposizione è altresì censurabile sotto il profilo della non idonea tutela dell’ambiente, prescritta dall’articolo 9 della Costituzione
L’articolo 19 comma 1 riconosce l’anzianità di servizio, a far data dal primo inquadramento nel ruolo di provenienza, per i giornalisti inquadrati nella qualifica di redattore capo in attuazione dell’articolo 127, 2 comma della L.R. 2/2002.
Il servizio così riconosciuto, ricongiunto dall’amministrazione di appartenenza solo in base alla richiesta degli aventi diritto, costituisce un ingiustificato beneficio ai fini pensionistici per una determinata categoria professionale, non supportata da un corrispondente interesse pubblico a tale ricostruzione di carriera che ingenera, altresì, disparità di trattamento riguardo alla generalità dei dipendenti regionali, la cui anzianità di servizio viene valutata secondo gli ordinari criteri di legge.
Ad analoghe censure si presta il comma 2 dello stesso articolo che, subordinando il riconoscimento dell’anzianità di servizio nell’attuale qualifica, a far data dal primo inquadramento nel ruolo di provenienza, alla potestà dell’amministrazione presso la quale i beneficiari prestano servizio, crea disparità di trattamento anche all’interno della medesima categoria di giornalisti appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni.
Dalle sopra esposte argomentazioni la disposizione in questione appare censurabile per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
P. Q. M.
e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini
di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello
Stato per
I M P U G N A
i sottoelencati articoli del disegno di legge 1095/stralcio XIII dal titolo: “Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti”, approvato dall’ARS il 20 gennaio 2006:
· articoli 1, 5, 10-commi 3, 7, 12,15, 16, 17, 18-, 11-comma 2 - per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
· articoli 2, 10- commi 1, 6, 8, 10, 14- , 11 - comma 4-, 16- commi 2 e 3 per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81 – 4° c. della Costituzione;
· articolo 4 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto civile;
·
art. 6 per violazione degli articoli 9 e 97
della Costituzione, dell’art.
· articoli 7, 8, 10-commi 2 e11-, 12 –commi 1, 3, 4 e 6-, 13, 14 – commi 1 e 3- e 19 – commi 1 e 2 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
· articolo 10, 4 e 5 c. per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117 lettera o) della Costituzione;
· articolo 10, -comma 19 -, 12 – commi 2 e 5 per violazione dello articolo 81-4 c. della Costituzione;
· articolo 11, comma 1 per violazione degli articoli 3, 9, 97 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale;
· articolo 15 per violazione dell’articolo 119 della Costituzione;
· articolo 16, comma 1 per violazione dell’articolo 3 della Costituzione;
· art. 17 per violazione degli articoli 9 e 114 della Costituzione;
Palermo, lì 27 gennaio 2006
IL COMMISSARIO DELLO STATO
PER
(DI PACE)