ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

 

                                                                                     R  O  M  A

 

 

 

 

 

 

   L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 29 giugno 2011, ha approvato il disegno di legge n. 729, dal titolo “Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.”,  pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.  28 dello Statuto Speciale, l’1 luglio 2011.

L’art.6, del disegno di legge, che si trascrive, da  adito a censure per violazione degli artt.81, 4° comma e  97 della Costituzione.

Art. 6

Oneri per il personale

dell’Ente acquedotti siciliani in liquidazione

 

 1. Per le finalità dell’articolo 23, comma 2 quinquies e 2 sexies, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo1, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2004, n.9   e successive modifiche ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai debiti nei confronti del personale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 31.360 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità delle seguenti unità  previsionali di base del bilancio della Regione per l’anno 2011, per gli importi di fianco specificati:

-U.P.B. 2.2.1.3.7-     1.531 migliaia di euro;

-U.P.B. 4.2.1.5.3-    16.730 migliaia di euro;

-U.P.B. 7.2.1.1.1-     4.729 migliaia di euro;

-U.P.B. 7.2.1.2.1-     5.907 migliaia di euro;

-U.P.B.  9.2.1.3.5-         2326 migliaia di euro;

-U.P.B. 10.3.1.3.2-         137 migliaia di euro.

 

La disposizione sopra riportata, frutto di un emendamento aggiuntivo presentato in aula, secondo quanto emerge dai lavori parlamentari tenderebbe a superare i motivi dell’impugnativa proposta dinnanzi a codesta Corte il  9 maggio  2011 avverso il disegno di legge nr.630 relativo al bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio a causa dell’iscrizione fra le spese obbligatorie del capitolo 108149, in assenza di una norma sostanziale che la autorizzava  e ne determinava la copertura finanziaria.

In particolare, la dotazione del cennato capitolo di spesa era destinata al pagamento di trattamenti di pensione integrativi e sostitutivi al personale in quiescenza dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione.

La norma testè approvata  provvede a quantificare ed  autorizzare la spesa derivante  dall’art.23, commi 2 quinquies  e 2 sexies  della L.R. 10/1999 e dall’art.1, comma 5 bis, della L.R. 9/2004 concernenti rispettivamente l’assunzione  a carico della Regione degli oneri sostenuti dall’E.A.S. per il proprio personale in quiescenza e/o trasferito o comandato negli enti pubblici sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione stessa, nonchè delle passività provenienti dalla definizione della procedura di liquidazione dell’Ente Acquedotti.

Il legislatore, tuttavia, non  precisa né la natura dell’obbligo dell’Ente Acquedotti siciliano a corrispondere un trattamento di pensione integrativo e speciale  ai propri dipendenti né a determinare l’ammontare del beneficio, né indica, tantomeno, i parametri di riferimento ai fini dell’individuazione dei destinatari ed alla conseguente proiezione negli anni futuri dei costi posti a carico del bilancio regionale.

La sintetica e generica locuzione “con esclusivo riferimento ai debiti nei confronti del personale” non costituisce  idoneo strumento per delimitare le fattispecie  oggetto di autorizzazione della spesa e per consentire la  determinazione della stessa con indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

Con il termine “debito” può, infatti, intendersi qualsiasi obbligazione di natura contrattuale ed excontrattuale, indipendentemente dalla causa del negozio giuridico che da origine all’obbligo di corrispondere una prestazione pecuniaria, potendosi così far rientrare fra i motivi dell’erogazione delle risorse regionali anche fattispecie non riconducibili al pagamento di stipendi e/o pensioni.

La disposizione per l’estrema genericità del termine “debito” renderebbe invero opinabile ed incerta in assenza di criteri predefiniti l’individuazione delle obbligazioni da ammettere a contributo regionale con serio pregiudizio,  vista la natura pluriennale della previsione legislativa, anche del buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art.97 della Costituzione.

La norma è altresì censurabile sotto il profilo della violazione dell’art.81, 4° comma della Costituzione.

Essa, infatti, prevede che la spesa, per il corrente esercizio determinata in 31.360 migliaia di euro, sia coperta con le disponibilità delle U.P.B. 2.2.1.3.7, 7.2.1.11, 7.2.12.1, 9.2.1.3.5, 10.3.1.3.2  e  4.2.1.5.3.

In proposito si rileva che le disponibilità dell’ U.P.B. 4.2.1.5.3,  cui si attinge per 16.730 migliaia di euro, sono state indicate dall’art.10 della legge regionale nr.7 del 2011, unitamente a quelle delle U.P.B. 4.2.1.5.1, 4.2.1.5.5 e  4.3.1.5.4,  per far fronte al finanziamento del Servizio sanitario regionale qualora non si raggiunga, entro il 31 luglio p.v., l’intesa tra lo Stato e la Regione siciliana di cui all’art.2, comma 90 della legge n.191 del 2009 sull’utilizzo dei fondi  F.A.S.

Intesa questa che, a tutt’oggi, non risulta essere stata raggiunta.

E’ quindi evidente l’indisponibilità attuale delle risorse in questione, stante il diverso utilizzo previsto dalla cennata legge n.7/2011, e la conseguente violazione dell’art.81, 4° comma Cost.

Si evidenzia inoltre per quanto attiene all’ U.P.B.  7.2.1.2.1 che la stessa include il capitolo 108149 “Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso  E.A.S. da erogare tramite il fondo pensione Sicilia” che ha  una dotazione ( 5907 migliaia di euro),  di importo pari a quello posto a parziale copertura della previsione dell’articolo 6  oggetto di censura.

Orbene, detta previsione di spesa, inserita nella ripartizione in capitoli del bilancio della Regione approvata con decreto dell’Assessore all’Economia nr.836 del 13 maggio 2011, in quanto priva della preventiva autorizzazione legislativa e della necessaria copertura finanziaria, è stata impugnata per violazione dell’art. 81, 3° e 4° comma della Costituzione con il  ricorso prima menzionato del  9 maggio 2011.

 Quindi  nella sostanza alle spese previste dalla norma oggetto del presente gravame si da copertura finanziaria con le dotazioni di un capitolo, a sua volta, privo di quest’ultima.

La disposizione  testè  approvata, come la precedente già impugnata, non si sottrae alla censura di violazione dell’art.81, 4° comma della Costituzione in quanto permane la mancata indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

E’ invero tautologico indicare quale mezzo di copertura di una spesa ciò che ne è a sua volta privo, risultando così violato l’obbligo posto da codesta ecc.ma Corte al legislatore di dare una  ragionevole e credibile indicazione delle risorse con cui fare fronte ai nuovi oneri previsti   (ex plurimis sentenze nn.25/1993 e  12/1987).

Il principio risultante dal combinato disposto del 3° e 4° comma dell’art.81 della Costituzione consiste nell’imporre al legislatore l’obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi,  provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte.

Obbligo a cui è venuto meno ancora una volta il legislatore siciliano autorizzando una spesa duratura, destinata ad aumentare nei prossimi anni, senza dare idonea copertura  alla stessa.

Codesta Corte ha fra l’altro più volte chiarito che una legge sostanziale introduttiva di nuove spese non può trovare per definizione  nelle previsioni di bilancio il titolo giuridico corrispettivo della spesa e che l’esistenza in bilancio di uno o più capitoli a una o più spese non può di per sé sola significare che per quelle spese sia soddisfatta l’esigenza  della corrispondente copertura voluta dall’art.81, 4° comma della Costituzione.

E’ infatti indispensabile  dimostrare l’eccedenza di stanziamento che si vuole destinare alle nuove spese con una preventiva o contestuale riduzione delle somme assegnate ai capitoli cui si imputa la spesa, con lo storno e l’assegnazione della differenza ai nuovi capitoli. (C.C. sentenze nn.66/1958 e 16/1961).

 

 

PER I MOTIVI SUESPOSTI

 

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art.  28 dello Statuto Speciale,  con il presente atto

 

I M P U G N A

 

L’art. 6 del disegno di legge n. 729 dal titolo  “Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 giugno 2011,  per violazione degli artt.81, 4° comma  e  97 della Costituzione.

 

    Palermo  6  luglio 2011                                                                                      

                                                                 Il Commissario dello Stato

                                                                 per la Regione Siciliana

                                                                 (Prefetto Carmelo Aronica)

 

 

 

N O T I F I C A

 

l’anno duemilaundici, il giorno 6 del mese di  luglio in Palermo, alle ore           su istanza del Sig. Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

Io sottoscritto Messo comunale ho notificato e dato copia del presente al Presidente della Regione siciliana consegnandolo nella sua sede a mano di