L’Assemblea Regionale Siciliana,
nella seduta del 29 giugno
L’art.6, del disegno di legge, che si trascrive, da adito a censure per violazione degli artt.81,
4° comma e 97 della Costituzione.
Art. 6
Oneri per il
personale
dell’Ente
acquedotti siciliani in liquidazione
1. Per le finalità dell’articolo 23, comma 2
quinquies e 2 sexies, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 e successive
modifiche ed integrazioni e dell’articolo1, comma 5 bis, della legge regionale
31 maggio 2004, n.9 e successive modifiche ed integrazioni, con
esclusivo riferimento ai debiti nei confronti del personale, è autorizzata per
l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 31.360 migliaia di euro, cui si
provvede a valere sulle disponibilità delle seguenti unità previsionali di base del bilancio della
Regione per l’anno 2011, per gli importi di fianco specificati:
-U.P.B. 2.2.1.3.7-
1.531 migliaia di euro;
-U.P.B. 4.2.1.5.3-
16.730 migliaia di euro;
-U.P.B. 7.2.1.1.1-
4.729 migliaia di euro;
-U.P.B. 7.2.1.2.1- 5.907 migliaia di euro;
-U.P.B. 9.2.1.3.5- 2326 migliaia di euro;
-U.P.B. 10.3.1.3.2- 137 migliaia di euro.
La disposizione sopra riportata, frutto di un emendamento aggiuntivo
presentato in aula, secondo quanto emerge dai lavori parlamentari tenderebbe a
superare i motivi dell’impugnativa proposta dinnanzi a codesta Corte il 9 maggio
2011 avverso il disegno di legge nr.630 relativo al bilancio di
previsione della Regione per il corrente esercizio a causa dell’iscrizione fra
le spese obbligatorie del capitolo
In particolare, la dotazione del cennato capitolo di spesa era destinata
al pagamento di trattamenti di pensione integrativi e sostitutivi al personale
in quiescenza dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione.
La norma testè approvata provvede
a quantificare ed autorizzare la spesa derivante dall’art.23, commi 2 quinquies e 2 sexies
della L.R. 10/1999 e dall’art.1, comma 5 bis, della L.R. 9/2004
concernenti rispettivamente l’assunzione
a carico della Regione degli oneri sostenuti dall’E.A.S. per il proprio
personale in quiescenza e/o trasferito o comandato negli enti pubblici
sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione stessa, nonchè delle
passività provenienti dalla definizione della procedura di liquidazione
dell’Ente Acquedotti.
Il legislatore, tuttavia, non
precisa né la natura dell’obbligo dell’Ente Acquedotti siciliano a
corrispondere un trattamento di pensione integrativo e speciale ai propri dipendenti né a determinare
l’ammontare del beneficio, né indica, tantomeno, i parametri di riferimento ai
fini dell’individuazione dei destinatari ed alla conseguente proiezione negli
anni futuri dei costi posti a carico del bilancio regionale.
La sintetica e generica locuzione “con esclusivo riferimento ai debiti
nei confronti del personale” non costituisce
idoneo strumento per delimitare le fattispecie oggetto di autorizzazione della spesa e per
consentire la determinazione della
stessa con indicazione delle risorse con cui farvi fronte.
Con il termine “debito” può, infatti, intendersi qualsiasi obbligazione
di natura contrattuale ed excontrattuale, indipendentemente dalla causa del negozio
giuridico che da origine all’obbligo di corrispondere una prestazione
pecuniaria, potendosi così far rientrare fra i motivi dell’erogazione delle
risorse regionali anche fattispecie non riconducibili al pagamento di stipendi
e/o pensioni.
La disposizione per l’estrema genericità del termine “debito” renderebbe
invero opinabile ed incerta in assenza di criteri predefiniti l’individuazione
delle obbligazioni da ammettere a contributo regionale con serio pregiudizio, vista la natura pluriennale della previsione
legislativa, anche del buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art.97
della Costituzione.
La norma è altresì censurabile sotto il profilo della violazione
dell’art.81, 4° comma della Costituzione.
Essa, infatti, prevede che la spesa, per il corrente esercizio
determinata in 31.360 migliaia di euro, sia coperta con le disponibilità delle
U.P.B. 2.2.1.3.7, 7.2.1.11, 7.2.12.1, 9.2.1.3.5, 10.3.1.3.2 e 4.2.1.5.3.
In proposito si rileva che le disponibilità dell’ U.P.B. 4.2.1.5.3, cui si attinge per 16.730 migliaia di euro,
sono state indicate dall’art.10 della legge regionale nr.7 del 2011, unitamente
a quelle delle U.P.B. 4.2.1.5.1, 4.2.1.5.5 e 4.3.1.5.4, per far fronte al finanziamento del Servizio
sanitario regionale qualora non si raggiunga, entro il 31 luglio p.v., l’intesa
tra lo Stato e
Intesa questa che, a tutt’oggi, non risulta essere stata raggiunta.
E’ quindi evidente l’indisponibilità attuale delle risorse in questione,
stante il diverso utilizzo previsto dalla cennata legge n.7/2011, e la
conseguente violazione dell’art.81, 4° comma Cost.
Si evidenzia inoltre per quanto attiene all’ U.P.B. 7.2.1.2.1 che la stessa include il capitolo
108149 “Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al
personale del soppresso E.A.S. da
erogare tramite il fondo pensione Sicilia” che ha una dotazione ( 5907 migliaia di euro), di importo pari a quello posto a parziale copertura
della previsione dell’articolo 6 oggetto
di censura.
Orbene, detta previsione di spesa, inserita nella ripartizione in
capitoli del bilancio della Regione approvata con decreto dell’Assessore
all’Economia nr.836 del 13 maggio
Quindi nella sostanza alle spese previste dalla
norma oggetto del presente gravame si da copertura finanziaria con le dotazioni
di un capitolo, a sua volta, privo di quest’ultima.
La disposizione testè approvata, come la precedente già impugnata,
non si sottrae alla censura di violazione dell’art.81, 4° comma della
Costituzione in quanto permane la mancata indicazione delle risorse con cui
farvi fronte.
E’ invero tautologico indicare quale mezzo di copertura di una spesa ciò
che ne è a sua volta privo, risultando così violato l’obbligo posto da codesta
ecc.ma Corte al legislatore di dare una ragionevole
e credibile indicazione delle risorse con cui fare fronte ai nuovi oneri
previsti (ex plurimis sentenze nn.25/1993 e 12/1987).
Il principio risultante dal combinato disposto del 3° e 4° comma
dell’art.81 della Costituzione consiste nell’imporre al legislatore l’obbligo
di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi
necessari per farvi fronte.
Obbligo a cui è venuto meno ancora una volta il legislatore siciliano
autorizzando una spesa duratura, destinata ad aumentare nei prossimi anni,
senza dare idonea copertura alla stessa.
Codesta Corte ha fra l’altro più volte chiarito che una legge sostanziale
introduttiva di nuove spese non può trovare per definizione nelle previsioni di bilancio il titolo
giuridico corrispettivo della spesa e che l’esistenza in bilancio di uno o più
capitoli a una o più spese non può di per sé sola significare che per quelle spese
sia soddisfatta l’esigenza della corrispondente
copertura voluta dall’art.81, 4° comma della Costituzione.
E’ infatti indispensabile
dimostrare l’eccedenza di stanziamento che si vuole destinare alle nuove
spese con una preventiva o contestuale riduzione delle somme assegnate ai
capitoli cui si imputa la spesa, con lo storno e l’assegnazione della
differenza ai nuovi capitoli. (C.C. sentenze nn.66/1958 e 16/1961).
PER I MOTIVI SUESPOSTI
e con riserva
di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto
prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per
I M P
U G N A
L’art. 6 del
disegno di legge n. 729 dal titolo “Norme
in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti
svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di
personale dell’E.A.S.”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 29 giugno 2011, per
violazione degli artt.81, 4° comma e 97 della Costituzione.
Palermo
6 luglio 2011
Il
Commissario dello Stato
per
(Prefetto
Carmelo Aronica)
N O T
I F I C A
l’anno
duemilaundici, il giorno 6 del mese di luglio
in Palermo, alle ore su istanza
del Sig. Commissario dello Stato per
Io
sottoscritto Messo comunale ho notificato e dato copia del presente al
Presidente della Regione siciliana consegnandolo nella sua sede a mano di