L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta dell’1 maggio
2010, ha approvato il disegno di
legge n. 471- 471bis- 471ter dal titolo “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno
Gli articoli della suddetta delibera legislativa contengono disposizioni
che danno adito a censure di incostituzionalità per le motivazioni che
di seguito si espongono.
L’art. 4, comma 11, si ritiene in contrasto con gli articoli 3 e 97
della Costituzione. Infatti la norma ivi contenuta dispone che una indefinita
quota del fondo destinato ai trasferimenti annuali in favore dei comuni per lo
svolgimento delle funzioni amministrative conferite dalla vigente legislazione,
nonché a titolo di sostegno allo sviluppo, rimanga nella
disponibilità dell’Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica, per finanziare le spese relative ai ricoveri di minori
extracomunitari clandestini non accompagnati in comunità o strutture disposte
dall’autorità amministrativa.
La disposizione seppure lodevole e condivisibile nel merito appare
tuttavia viziata da irragionevolezza intrinseca laddove non determina alcun
limite alla quota di riserva. Si soggiunge poi che viene rimessa alla assoluta
discrezionalità dell’Assessore l’utilizzazione, per
finalità non attinenti alla ordinaria destinazione del fondo, delle
risorse esistenti, la cui ripartizione fra le amministrazioni locali avviene
secondo criteri legislativamente preordinati dal comma 2 del medesimo articolo.
XXXXXX
Gli articoli 6, 8 e 9 attinenti rispettivamente all’istituzione
della tassa annuale di concessione regionale per fondo chiuso, alle tariffe in
materia di motorizzazione e all’istituzione di nuove voci della tassa sulle concessioni
governative regionali, suscitano rilievi di costituzionalità per
violazione degli articoli 3, 117, comma 2 lett. e) e 119 della Costituzione e degli articoli 14, 17 e
36 dello Statuto Speciale nonché del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 e del
D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113
come modificato dal Decreto legislativo 11 settembre 2000 n. 296, nonché
dell’art. 77-ter comma 19 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Quest’ultimo articolo rubricato “Patto di stabilità interno
delle regioni e delle province autonome” afferma: “Resta confermata
per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo
fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere delle
regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge
dello Stato di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
Le disposizioni in esame pertanto contrastano tutte, integralmente o
parzialmente, come nel caso dell’articolo 8, con le norme statali che non
solo hanno imposto alle Regioni di non aumentare la pressione tributaria a
carico dei contribuenti, ma anche
di non istituire nuovi tributi, in quanto ogni variazione in aumento andrebbe a
variare l’assetto della misura del tributo stesso aggravando la pressione
fiscale esistente.
L’ articolo 6, inoltre, sembra essere confliggente anche con la
“ratio” della legge 157/1992 “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Detta legge
autorizza infatti le Regioni ad istituire soltanto una tassa di concessione
(art. 23) per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio
i cui proventi devono essere utilizzati per l’erogazione di un contributo
in favore dei proprietari e/o conduttori di fondi inclusi nel piano
faunistico-venatorio, ai fini della gestione programmata della caccia.
Nessun onere ulteriore, oltre
alla motivata istanza ai competenti organi amministrativi, è invece
posto a carico del proprietario che intende vietare sui propri fondi
l’esercizio della attività venatoria.
L’istituzione della tassa in questione inoltre verrebbe a
costituire anche un ingiustificato gravame al diritto di proprietà ed
una disparità di trattamento dei proprietari terrieri dell’isola
rispetto a quelli del rimanente territorio nazionale.
La particolare autonomia di cui gode
Infatti è pur vero che la menzionata norma statutaria prevede che al fabbisogno
finanziario della Regione si provvede a mezzo di tributi deliberati dalla
medesima, ma è necessario stabilire il tipo di competenza in ordine
all’istituzione di nuovi tributi.
Codesta ecc.ma Corte ha affermato in proposito (ex plurimis sentenze n.
138 del 1999 e n. 367 del 2001) che la potestà legislativa concorrente
della Regione si esercita nei limiti del sistema tributario ed in ogni caso
tenendo conto “della esigenza fondamentale di unitarietà del
sistema tributario e di quella del coordinamento con la finanza dello Stato e
degli enti locali affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari
sul resto del territorio” (sentenza n. 111 del 1999).
Codesta ecc.ma Corte nella recente pronuncia n. 123 del
Queste ultime affermazioni valgono specificamente per le disposizioni
contenute nell’art. 8 con cui il legislatore siciliano approva con
propria norma le tariffe relative
all’esercizio delle attribuzioni degli organi periferici dello Stato in
materia di motorizzazione trasferite alla Regione, ai sensi del D.P.R. 17
dicembre 1953, n.1113 e successive modifiche ed integrazioni, invadendo la
competenza propria dello Stato.
Considerato che le suddette tariffe, ai sensi dell’articolo 18
della legge 1 dicembre 1986 n. 870, sono definite con decreto
interministeriale, non può ritenersi ammissibile una competenza
legislativa della Regione nella materia “de qua”, atteso anche
l’esplicita disposizione della norma di attuazione in materia di
comunicazioni e trasporti di cui
all’art. 1, secondo comma del D.P.R. 1113/1953 modificato dal decreto
legislativo n. 296/2000 per il quale
Per quanto attiene all’art. 9, che introduce nuove voci alla tassa
di concessioni governative
regionali, si rileva che la stessa, disciplinata dal decreto legislativo 22
giugno 1991 n. 230, debba considerarsi tributo dello Stato poiché
istituita da una legge statale ancorché il relativo gettito sia devoluto
alla Regione stessa (sentenze Corte Costituzionale n. 216 e n. 298 del 2009).
Così come affermato da codesta Corte (ex plurimis sentenze n. 297
e 311 del 2003) trattandosi di tributo statale si deve ritenere preclusa la
potestà delle Regioni ed anche della Regione siciliana (sentenza C.C. n.
442/2008) di modificare e/o
integrare la normativa statale.
XXXXXX
Si ritiene poi in contrasto con gli articoli 117; 119, secondo comma e
120 della Costituzione il 7° comma dell’art. 16.
Questo dispone che “A decorrere dall’anno 2009 il concorso
degli enti locali al contenimento della spesa per il personale, previsto dalla
vigente normativa nazionale, viene calcolato includendo nella base di
riferimento gli effetti prodotti
dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 e
consolidati alla data del 31 dicembre
La norma sostanzialmente consentirebbe, peraltro retroattivamente, una
diversa definizione della base di calcolo per gli oneri del personale ai fini
del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, con
presumibili effetti negativi per il bilancio dell’ente e conseguentemente
sui saldi di finanza pubblica.
Sulla base degli articoli 77 bis e 77 ter del decreto legge 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazione in legge 6 agosto 2008, n. 133, che,
come sancito da codesta Corte con le sentenze n.36/2004, n. 35/2005 e n.
159/2008, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai fini della
tutela dell’unità economica della repubblica, la competenza delle Regioni
a statuto speciale in materia di patto di stabilità è
riconosciuta esclusivamente alle autonomie speciali che erogano le risorse per
la finanza locale e non anche a quelle come
Gli enti locali siciliani, dal 1999 ad oggi, sono assoggettati alle
regole generali dettate dalla legislazione nazionale, con conseguente
monitoraggio e verifica da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e per essi quindi non
può essere consentita una diversa modalità di computo degli oneri
per il personale non preventivamente assentita dagli organi statali.
XXXXXX
Si ritengono poi lesi gli art. 3 e 97 della Costituzione, da quanto
previsto con l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 21.
Detta norma dispone “Nel caso in cui lo scioglimento delle
società termali preceda l’attuazione dell’articolo 20,
l’assessore regionale per l’economia provvede con proprio decreto,
nelle more, ad assicurare l’occupazione del personale”.
Nel comprensibile intento di salvaguardare i livelli occupazionali del
personale delle società partecipate dalla Regione “Terme di
Sciacca S.p.A.” e “Terme di Acireale S.p.A.” con
modalità e criteri corrispondenti a quelli che verranno disposti per i
dipendenti di tutte le altre società a totale e/o maggioritaria partecipazione
regionale, interessate dal processo di riordino previsto dal precedente
articolo 20, si pone a carico dell’Assessore per l’economia di
provvedere, qualora lo scioglimento delle società termali in questione
dovesse precedere l’attuazione del suddetto riordino, ad assicurare
l’occupazione dei lavoratori.
Detta previsione appare nella sua estrema genericità non
corrispondente alla “ratio” intrinseca del combinato disposto degli
articoli 20 e 21 dalla cui attuazione si intende conseguire una maggiore efficacia ed efficienza
dell’attività regionale nelle aree di interesse ritenute
strategiche e, soprattutto, economicità per ridurre gli oneri che
gravano sulle finanze della Regione stessa. La norma pertanto appare affetta da irragionevolezza oltre
che lesiva del principio costituzionale del buon andamento della Pubblica
Amministrazione.
La disposizione censurata sembra infatti essere volta a garantire
l’occupazione al personale, indipendentemente dalla necessaria,
preventiva e prioritaria valutazione dell’interesse
dell’amministrazione di avvalersi delle prestazioni lavorative dei
dipendenti in questione.
XXXXXX
Art. 36 “Interpretazione autentica dell’articolo 39 della
legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e dell’articolo 24 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
1.Al fine di assicurare effettività all’esercizio dei
diritti politici, l’articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980,
n. 145, e l’articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30,
sono intesi nel senso di riferirsi anche al rimborso delle spese legali
sostenute dai sindaci e dai presidenti delle province regionali nei giudizi a
loro carico subiti per farne dichiarare cause di ineleggibilità ovvero
di incompatibilità poi riconosciute inesistenti.”
La suindicata disposizione si ritiene in contrasto con gli articoli 3, 97
e 81, comma 4 della Costituzione.
La norma in esame non sembra in realtà avere natura interpretativa
delle disposizioni di cui all’art. 39 della L.R. n.145/1980 e
all’art. 24 della L.R. n.30/2000 riguardanti entrambe l’assistenza
legale a carico dell’ente locale in favore di dipendenti ed
amministratori soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale
o amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi
all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio.
Codesta Corte con sentenze n. 374 del 2004 e n. 274 del
Inoltre con sentenza n. 234/2007
Ragionevolezza che non può ritenersi sussistere quando a
situazioni sostanzialmente difformi come nel caso in ispecie (procedimenti di
responsabilità e giudizi elettorali) si dia una disciplina identica non
corrispondente alla diversità delle fattispecie (sentenza C.C. n.
108/2006).
Dalla disposizione inoltre potrebbero derivare oneri non previsti e
quantificabili a carico delle amministrazioni locali prive di copertura
finanziaria e conseguentemente in violazione dell’art. 81, 4° comma
della Costituzione.
XXXXXX
La norma contenuta nell’art. 38 dispone in favore degli impianti di
allevamento ittico, concessionari di aree demaniali marittime,
l’applicazione del canone ricognitorio previsto dall’art. 39 del
Codice della Navigazione.
Per l’applicazione di tale canone ridotto, di mero riconoscimento,
per costante giurisprudenza (ex
plurimis sentenza Corte di Cassazione sezione I n. 17101 del 3/12/2002) non
rileva tanto la natura pubblica o privata del concessionario ma il fine di
beneficenza o di pubblico interesse che questi si propone di perseguire
attraverso la concessione. Perché poi sussistano gli scopi di pubblico
interesse occorre, ai sensi dell’art. 37 del regolamento per la navigazione
marittima, che il concessionario non ritragga stabilmente alcun lucro o
provento dall’uso del bene demaniale.
Siffatto presupposto non può di certo ritenersi sussistente per
gli esercenti gli impianti di allevamento ittico che naturalmente svolgono
un’attività imprenditoriale.
La norma in questione quindi creerebbe un innegabile vantaggio per le
imprese siciliane alterando la par condicio tra gli operatori economici del
settore ed invadendo la competenza esclusiva dello Stato nella materia della
tutela della concorrenza di cui all’art. 117 secondo comma lett. e) della
Costituzione.
La disposizione altresì non quantifica la minore entrata derivante
dall’applicazione della stessa né tanto meno individua le risorse
con cui farvi fronte, ponendosi così in contrasto con l’art. 81,
comma 4 della Costituzione.
XXXXXX
L’art.44 nell’ottica di una sinergia istituzionale per il
mantenimento e l’innalzamento dei livelli di sicurezza pubblica e sociale
per incentivare la collaborazione tra Regione, Prefettura ed enti locali prevede
l’istituzione di un fondo speciale cui confluiscono nella misura del 30%
, i beni mobili ed immobili confiscati alla mafia.
La possibilità di disporre autonomamente dei beni confiscati alla
mafia non appare avere alcun fondamento nello Statuto Speciale in quanto
né l’art.14 né l’art.17 individuano una tale
competenza. Questa è riconducibile piuttosto a quella statale ai sensi
dell’art.117 comma 2 lett.h) e l).
La previsione appare inoltre in contrasto con la legge n. 50 del 2010 che
istituisce l’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla
criminalità organizzata.
La norma inoltre laddove destina alle Prefetture siciliane quote del
fondo in questione appare incidere sull’attività di organi statali
ponendosi così in contrasto con la lettera g) del 2° comma dell’art.117 della
Costituzione.
L’assegnazione automatica delle quote del fondo, qualora sia in
vigore un “patto territoriale per la sicurezza” o a richiesta della
Prefettura per interventi specifici sul territorio, configura infatti una
inevitabile alterazione delle ordinarie attribuzioni svolte dagli uffici
statali in quanto chiamati in causa per l’esercizio di funzioni pubbliche
conferite legislativamente, senza alcun concerto da ente diverso da quello di
appartenenza.
Codesta Corte in proposito con sentenza n.30 del
XXXXXX
L’art.48 del disegno di legge in esame, concernente le “norme
in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
urbani”, prevede, al comma 1, una modifica al comma 6 dell’art.6
della legge regionale 29 dicembre 2003, nr.21, eliminando il riferimento
temporale al 30 giugno 2004, termine entro il quale doveva essere presentata
l’istanza di definizione agevolata delle violazioni relative al tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
In sostanza il contribuente doveva effettuare il pagamento del tributo
entro il 30 giugno 2004, ma mentre nella vigente versione della norma, entro
detto termine avrebbe dovuto presentare l’istanza di definizione
agevolata, con la modifica che si intende apportare con il comma 1
dell’art.48 del disegno di legge in esame, verrebbe meno il termine per
il citato adempimento poiché le parole “nello stesso termine”
sono state sostituite dalle parole “ fermo restando l’avvenuto
pagamento del tributo nel predetto termine”.
La presentazione dell’istanza comporta la sospensione del
procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia
eventualmente pendente (comma 7 dell’art. 6 della legge regionale),
nonché consente alle province della Regione siciliana di disporre lo
sgravio delle somme eventualmente già iscritte al ruolo entro dodici
mesi dalla presentazione delle istanze di definizione (comma 11 della legge
regionale).
Le disposizioni contenute nel citato art.48, comma 1, creano
perplessità, in quanto concederebbero una proroga “sine die”
ai contribuenti che ancora non hanno provveduto alla presentazione
dell’istanza di definizione agevolata delle violazioni commesse con
evidenti ripercussioni sul contenzioso eventualmente ancora pendente e sulla
certezza delle posizioni giuridiche soggettive, producendo, in definitiva, una
sostanziale situazione di incertezza per le province che devono gestire la procedura relativa al tributo in esame.
Inoltre, la norma crea una disparità di trattamento tra quei
contribuenti che hanno rispettato il termine previsto dal comma 6
dell’art.6 della legge n. 21 del 2003 e coloro i quali beneficiano, con la
modifica apportata dal citato articolo 48, comma 1, della legge in esame, di
una riapertura dei termini per la presentazione dell’istanza alla
provincia.
Esso pertanto viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
XXXXXX
I commi 1, 3 ultimo periodo e 4 dell’art.
Infatti, pur ribadendo, al primo periodo, gli effetti
soppressivi delle autorità d’ambito, istituite ai sensi
dell’articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposti
dall'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria
2010), si prevede al secondo periodo che “la gestione integrata del
servizio idrico è organizzata con separato provvedimento, adottato nelle
forme del citato articolo 2, comma 186-bis,” entro un anno dall'entrata
in vigore della predetta legge statale.
Va rilevato, al riguardo, che
l’art. 2, comma 186-bis della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010),
dispone, invece, che entro il termine citato le Regioni attribuiscano, con
legge, le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto
dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Pertanto,
il comma 1, secondo periodo, della legge in esame, dopo aver richiamato
esclusivamente “le forme” dell’intervento regionale di cui al
citato comma 186-bis, rinvia, ad un separato provvedimento,
l’organizzazione della gestione integrata del servizio idrico - che
attiene alla tutela dell’ambiente ed alla tutela della concorrenza,
materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato - invece di limitare il
successivo intervento, secondo quanto prescritto dal citato comma 186-bis,
all’attribuzione ad altro soggetto pubblico delle funzioni attualmente
esercitate dalle predette autorità, secondo i richiamati principi
previsti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. È
appena il caso di rammentare, infatti, che il vigente articolo 148 prevede, al
comma 2, che alle autorità d’ambito siano demandati, oltre
all’organizzazione, anche l’affidamento e il controllo della
gestione del servizio idrico integrato, da esercitarsi nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 150 e seguenti del citato decreto legislativo e, per
quanto alle modalità di affidamento nel rispetto della disciplina in
materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuta
nell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133/2008. Per questi motivi, il comma 1, secondo
periodo, dell’articolo
Il comma 3 stabilisce, nell’ultimo periodo, tra
l’altro, che, nel caso in cui la percentuale di mancata realizzazione
degli investimenti sia superiore al 40 per cento, l’autorità
d’ambito può risolvere il contratto per inadempimento, con
esclusione delle ipotesi in cui il mancato adempimento non dipenda da fatto del
gestore; così disponendo il legislatore regionale eccede dalla sua
competenza statutaria invadendo quella esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza di cui all’articolo 117, comma secondo, lett. e),
nonché la competenza in materia di ordinamento civile di cui alla
lettera l) del medesimo articolo.
Il comma 4 dispone che, nei casi di cui al comma 3, fino
all’espletamento delle procedure di cui all’articolo 23-bis del
decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133/2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il servizio può
essere svolto, ai sensi della lettera e) del comma 8 del citato articolo
23-bis. Tale previsione consente, pertanto, l’affidamento di nuove
gestioni del servizio idrico secondo modalità non conformi a quanto
stabilito dai commi 2 e 3 del citato articolo 23-bis, richiamando, invece, la
lettera e) del comma 8 dello stesso articolo 23-bis concernente - è
necessario sottolinearlo - il regime transitorio delle gestioni affidate prima
della nuova disciplina introdotta dallo stesso articolo 23-bis in materia di
conferimento della gestione dei servizi pubblici locali. La lettera e) del
citato regime transitorio riguarda quelle ipotesi residuali di gestioni non
conformi alle modalità introdotte dalla nuova disciplina (gara, gara
cosiddetta “a doppio oggetto” e “in house” motivato e
previo parere dell’Antitrust) e preesistenti alla medesima, non potendo
costituire in alcun modo una modalità di conferimento della gestione del
servizio idrico integrato applicabile dopo l’entrata in vigore
dell’articolo 23-bis e, pertanto, in evidente contrasto con le
disposizioni contenute nello stesso articolo 23-bis e, più in generale,
con i principi comunitari di cui tale disciplina è espressione, nonché
con le finalità pro-concorrenziali perseguite dalla richiamata
disciplina statale. Così facendo, il legislatore regionale, al comma 4,
eccede dalla sua competenza statutaria, invadendo quella statale in materia di
tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, comma secondo, lett. e),
della Costituzione.
XXXXXX
I commi 4 e 5 dell’art. 51 si ritengono in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in quanto prevedono, rispettivamente, l’ampliamento di altre 400 unità della dotazione organica determinata dalla tabella A di cui al secondo comma del medesimo articolo e una individuazione diversa e più ampia, della categoria di precari destinatari dei processi di stabilizzazione.
Non appare invero conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione ampliare “ope legis” la dotazione organica di un cospicuo numero di unità di personale, determinata, secondo quanto emerge da chiarimenti forniti ex art. 3 del D.P.R. 488/1969 dalle competenti strutture regionali, a seguito della ponderazione e valutazione delle proposte “dettate da reali esigenze operative, pervenute dagli Uffici compulsati a seguito dei rilevamenti effettuati dal Dipartimento del Personale”. I dati relativi alla dotazione del personale individuato dalla cennata tabella A sarebbero stati, peraltro, oggetto di riscontro “nelle interlocuzioni con i vari rami dell’Amministrazione” e ritenuti “corrispondenti a quelli occorrenti per il funzionamento allo stato attuale dell’Amministrazione”.
Il personale destinatario dell’inserimento nella dotazione organica è peraltro in atto in servizio ai sensi dell’art. 1, 2° comma della L.R. n. 24/2007 presso la “Società beni culturali” S.p.A., società questa interamente partecipata dalla Regione.
Il previsto incremento della dotazione organica non correlato all’individuazione di funzioni, compiti, servizi che l’amministrazione regionale è chiamata a svolgere appare essere volto piuttosto ad aumentare le possibilità di eventuali stabilizzazioni del personale interessato che in passato aveva prestato servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per la realizzazione di progetti di catalogazione dei beni culturali ed ambientali finanziati con le risorse del POR 2000-2006.
Detto personale in ogni caso potrà accedere alle procedure di stabilizzazione per i posti relativi ai profili professionali posseduti vacanti nella pianta organica definita dall’allegato A se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale di riferimento.
Parimenti censurabile però sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione è la disposizione del comma 5 che introduce criteri diversi e più ampi da quelli richiesti dall’art. 1, comma 558 della legge n.296/2006 per individuare i destinatari della norma.
Il disporre infatti che si faccia riferimento alla data di entrata in vigore dell’attuale delibera legislativa anziché del citato articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006 amplia la portata, in misura non quantificabile, delle procedure di stabilizzazione del precariato prevista dall’impianto normativo statale, ritenuto da codesta Corte, unica legittima eccezione, in quanto giustificata da peculiari esigenze di interesse pubblico (ex plurimis sentenza n. 150/2010), alle regole del pubblico concorso. L’eventuale applicazione della norma regionale configurerebbe pertanto una modalità di accesso riservato lesivo del principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di ingresso al pubblico impiego come più volte ribadito da costante e consolidata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006).
La disposizione in questione inoltre, dà luogo ad un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento e viola i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, eccedendo la competenza statutaria di cui all’art. 14 lett q) con specifico riferimento al principio del pubblico concorso che costituisce “la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza” (sentenza n. 81/2006).
Peraltro
le procedure di stabilizzazione previste dalla legge n. 296/2006 devono ormai
ritenersi superate per effetto delle previsioni create dall’art. 17,
commi da
XXXXXX
Le disposizioni di cui al capo II titolato “Credito d’imposta
regionale per l’incremento dell’occupazione” si ritengono in
contrasto con l’art. 117 comma 2, lett. e) della Costituzione.
Contengono infatti una puntuale ed esaustiva disciplina di un contributo
nella forma del credito d’imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore
di sesso maschile e 416 euro per le lavoratrici donne, in favore dei datori di
lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto
svantaggiati e disabili per un periodo variabile, a seconda dei soggetti
assunti, da
Il credito d’imposta secondo l’art. 57 è indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale
è concesso ed è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
Al riguardo, non può esimersi dal rilevare che con sentenza n. 123
del 26 marzo 2010 codesta Corte, in occasione del giudizio di un’analoga
disposizione della regione Campania, ha affermato che la previsione di
un’agevolazione tributaria nella forma del credito d’imposta applicabile
a tributi erariali costituisce un’integrazione della disciplina dei
medesimi tributi erariali, materia questa riservata alla competenza legislativa
dello Stato.
Dal tenore delle disposizioni non può infatti desumersi che il
credito d’imposta in questione riguardi esclusivamente tributi regionali
o che comunque afferiscono al
territorio regionale ed affluiscono alle casse regionali, in
virtù delle previsioni dello Statuto Speciale.
Nello specifico, alla luce del decreto legislativo 3 novembre 2005, n.
241, relativo all’attuazione dell’art. 37 dello Statuto Speciale
ove si prevede che, nel caso di impianti e stabilimenti presenti sul territorio
siciliano ma appartenenti a soggetti fiscalmente residenti fuori dalla Sicilia,
soltanto le imposte dirette afferenti alle suddette unità locali sono di
spettanza regionale. La omessa specificazione che l’agevolazione
tributaria è da intendersi limitata alla quota d’imposta
riferibile agli impianti ubicati nella regione, rende palese ed inequivocabile
l’interferenza del beneficio previsto con le imposte, o quote
d’imposte, di competenza esclusiva dello Stato.
Codesta Corte poi nella sentenza n. 116 del
L’intervento del legislatore regionale è quindi da ritenersi
precluso anche solo ad integrazione della disciplina, se non eventualmente nei
limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa.
Alla luce di tali principi è innegabile che la previsione di
un’agevolazione tributaria nella forma del credito d’imposta
applicabile indistintamente a tutti i tributi, anche erariali, costituisce
un’integrazione alla disciplina dei medesimi in relazione a
presupposti (quali
l’assunzione di dipendenti) che non sono stabiliti direttamente o su
autorizzazione della legislazione statale e realizza una violazione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario
contabile (art. 117 secondo comma lett. e) Cost.). Anche le norme di attuazione
dello Statuto escludono la legittimità di un intervento del legislatore
regionale in subiecta materia,
atteso che come chiarito da codesta
Corte nella sentenza n. 116 del 2010 essi hanno costruito un diverso modello
dell’ordinamento finanziario siciliano, in quanto, <<allontanandosi
dal disegno originariamente sotteso alla formula testuale dell’art. 36
dello Statuto >> (sentenza n. 138 del 1999), prevedono
l’<<attribuzione alla Regione del gettito della maggior parte dei
tributi erariali, riscosso nel territorio regionale, (…), fermo restando che (…)
si applicano nella Regione le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato
(art. 6 del D.P.R. n. 1074 del 1965)>> (sentenza n. 138 del 1999;
analogamente, la sentenza n. 306 del 2004).
XXXXXX
L’art.
75, recante “Norme in materia di trasporto aereo”, in quanto,
seppur nel rispetto dei principi costituzionali di competenza legislativa
La
materia di cui trattasi, infatti, non può essere ricondotta alla materia
«porti e aeroporti civili», di competenza regionale concorrente.
Tale materia – come
XXXXXX
L’art. 87 desta censura di costituzionalità per violazione
degli articoli 3 e 97 Cost. Esso prevede il trasferimento da parte
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole di strutture, aree di pertinenza
e macchinari del mercato del fiore di Contrada Spinello al comune di Scicli.
Nonostante la richiesta di elementi chiarificatori della norma, ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, l’amministrazione regionale non
ha fornito assicurazioni sulla titolarità dei beni immobili e mobili,
rendendo pertanto irragionevole la previsione legislativa che autorizza il
trasferimento e/o la cessione di un immobile su cui non gode alcun diritto
reale.
XXXXXX
La previsione dell’articolo 89 che pone l’obbligo ai comuni e
agli enti locali, che forniscono servizi di mense scolastiche, universitarie ed
ospedaliere, di assicurare e verificare che almeno il 50% dei prodotti
alimentari somministrati sia prodotto in Sicilia, appare viziato di manifesta
irragionevolezza ed invasivo della competenza esclusiva dello Stato in materia
di tutela della concorrenza secondo quanto precisato da codesta Corte
Costituzionale con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenza n. 245/2007)
in quanto la disposizione è in contrasto con la finalità
intrinseca della legge in cui è contenuta.
Orbene nella fattispecie in esame appare del tutto incongruo perseguire
il fine di rilanciare attività utili a dare occupazione, reddito e
risparmio alla popolazione a rischio di povertà” somministrando in
elevate percentuali nelle mense gestite dai comuni alimenti prodotti
nell’isola e distorcendo le funzioni proprie degli enti locali volte a
garantire la qualità e l’economicità del servizio
anziché privilegiare determinate categorie di imprenditori.
XXXXXX
Affetta dal vizio di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della
Costituzione è anche la previsione dell’articolo 104 che ex
abrupto modifica l’articolo 6 della L.R. 20/2007 e trasferisce la
proprietà dell’area attrezza di Punta Cugno dall’autorità
portuale di Augusta all’ “ASI di Siracusa”.
Dai chiarimenti acquisiti, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
488/1969, si rileva che l’area in argomento fa parte del demanio
marittimo statale ed è inserita nell’elenco delle zone demaniali
non trasferite alla Regione siciliana ai sensi dell’art. 1 e 3 del D.P.R.
1/7/1977 n. 684 nonché
ricadenti all’interno del porto di Augusta (porto militare di 1a
categoria, mercantile di 2a categoria, 1a classe)
rientrante nella circoscrizione territoriale di competenza dell’autorità
portuale di Augusta ex decreto istitutivo del 5/9/2001.
XXXXXX
L’art. 125, comma 1, ultimo periodo prevede l’avvio delle
procedure per il passaggio del personale dell’Ente Autonomo Fiera del
Mediterraneo (35 dipendenti in servizio più 6 da assumere a tempo pieno
secondo i chiarimenti forniti, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 488/1969) alla società
Multiservizi S.p.A., società ad intero capitale regionale, mantenendo il
profilo professionale e il
trattamento giuridico ed economico attualmente goduto.
Tale disposizione si ritiene lesiva del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione nonché di eguaglianza di trattamento di cui
agli articoli 3 e 97 Cost. poiché privilegia le aspettative di
mantenimento degli attuali livelli occupazionali e di reddito dei dipendenti
senza tenere in alcun conto le esigenze funzionali, operative e finanziarie
della società partecipata peraltro interessata, ai sensi dell’art.
20 della medesima delibera legislativa, da un processo di riordino globale delle
società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione nel
dichiarato intento di contenere e razionalizzare la spesa pubblica.
XXXXXX
L’art. 126 si pone in contrasto con gli articoli 3, 81, comma 4
e 97 della Costituzione; viene infatti disposta
la concessione di contributi ad editori locali da individuare con successivo
Decreto Presidenziale, omettendo di quantificare l’onere derivante e di
indicare una idonea copertura finanziaria per lo stesso.
Il terzo comma inoltre appare viziato da irragionevolezza giacché
obbliga tutta la pubblica amministrazione di riferimento regionale e locale
comprese le Aziende sanitarie, a costituirsi parte civile in tutti i
procedimenti penali e a richiedere al giudice la pubblicazione di
un’eventuale sentenza di condanna su quotidiano a diffusione regionale o
a disporre a propria cura e spesa la pubblicazione dell’estratto di
sentenza.
Tale previsione laddove impone indistintamente ed incondizionatamente la
costituzione di parte civile in ogni procedimento penale senza considerare
l’entità e la rilevanza dello stesso per l’interesse locale
grava di un onere finanziario non indifferente per il sostenimento delle spese
legali l’ente pubblico pur di
garantire, in ogni caso, la pubblicazione dell’eventuale sentenza di
condanna con ulteriore aggravio alle finanze pubbliche e lieve ristoro
economico alle società editrici.
XXXXXX
L’art. 127, comma 14, prevede che “Le
tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui
l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le
attività comprese nella tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230 e nella tabella di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
sono sostituite dalla denuncia di inizio attività”.
Detta disposizione appare in contrasto con i principi che regolano le
tasse di concessione governative e regionali in questione, il cui pagamento
è legato all’emanazione di un atto o di un provvedimento da parte
di una pubblica amministrazione.
Orbene, nel caso di denuncia di inizio di attività l’atto di
consenso da parte della pubblica amministrazione si intende sostituito dalla
denuncia stessa, nella quale sono attestati l’esistenza dei presupposti e
dei requisiti stabiliti dalla legge.
Pertanto non essendo prevista l’emanazione di un apposito
provvedimento, manca, di fatto, il presupposto impositivo del tributo.
Tale considerazione si ritrova anche, seppure in materia di imposta di
bollo, nella risoluzione n.109/E del 5 luglio 2001, dell’Agenzia delle
Entrate, dove si afferma che “non essendo prevista l’emanazione di
un provvedimento autorizzativo all’esercizio, non è possibile far
rientrare tra le istanze volte ad ottenere un provvedimento le denunzie di
inizio attività in argomento che sono infatti da considerare come
semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo, salvo
beninteso, l’ipotesi del caso d’uso (quando gli atti sono
presentati all’Ufficio delle Entrate per la registrazione)”.
La disposizione in questione pertanto, nel travalicare i limiti posti in
materia tributaria alla competenza legislativa della Regione dall’art. 36
dello Statuto e dalle relative
norme di attuazione, introduce un nuovo tributo non connesso al presupposto impositivo
fissato dalla norma statale di riferimento, confliggendo altresì
palesemente con le disposizioni dell’art. 77 ter, comma 19, del D.L.
112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e si pone in contrasto con
l’art. 119 della Costituzione.
PER I
MOTIVI SUESPOSTI
e con riserva
di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto
Prefetto dott. Michele Lepri Gallerano, Commissario dello Stato per
I M P
U G N A
i
sottoelencati articoli del disegno
di legge n. 471-471bis-471 ter dal titolo “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno
- art. 4, comma 11 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
-art. 6, per violazione degli articoli
3, 117, comma 2, lett. e) e 119 della Costituzione nonché degli articoli
14, 17 e 36 dello Statuto Speciale, nonché del D.P.R. 26 luglio 1965 n.
1074 e dell’art. 77 ter, comma 19 del Decreto Legge n.112/2008 convertito
in legge n. 133/2008;
-art. 8 per violazione degli articoli
117, comma 2 lett. e) e 119 della Costituzione, degli articoli 14, 17 e 36
dello Statuto Speciale nonché del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 e del
D.P.R. n. 1113 del 1953 come modificato dal Decreto legislativo n. 296 del
2000;
- art. 9 per violazione degli articoli
117, comma 2 lett. e) e 119 della Costituzione, degli articoli 14, 17 e 36
dello Statuto Speciale nonché del D.P.R. 1074/1965 e dall’art. 77
ter, comma 19 del Decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
- art. 16, comma 7, per violazione degli
articoli 117, 119, comma 2 e 120 della Costituzione;
-art. 21, comma 2 ultimo periodo, per
violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- art. 36 per violazione degli articoli
3, 81, comma 4 e 97 della Costituzione;
- art. 38 limitatamente all’inciso
“nonché degli impianti di allevamento ittico” per violazione
degli articoli 81, comma 4, e 117, comma 2 lett. e) della Costituzione;
- art. 44 per violazione dell’art.
117, comma 2 lett. g), h) ed l)
della Costituzione;
- art. 48, comma 1, per violazione degli
articoli 3 e 97 della Costituzione;
- art. 49, commi 1 secondo periodo, 3
ultimo periodo e 4, per violazione dell’articolo 117, comma 2, lett.
e), l) ed s);
- art.51, comma 4 e 5, per violazione
degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
- art. 53, comma 1, limitatamente
all’inciso “nella forma del credito d’imposta” e comma
4; art. 55, comma 4; art. 56, comma 1; art. 57; art. 58, comma 1; art. 59.
comma 4 secondo e terzo periodo, comma 5, secondo periodo limitatamente
all’inciso “del credito”, terzo periodo limitatamente agli
incisi “al credito richiesto” e “indicazione nella
comunicazione presentata di minori crediti spettanti”; art. 60, comma 1
limitatamente all’inciso “a fruire del credito
d’imposta” ed ultimo periodo, comma 3; art. 61 comma 1
limitatamente all’inciso “previa intesa con l’Agenzia delle
entrate”, comma 2 e comma 4, per violazione dell’art. 117,
comma 2 lett. e) della Costituzione nonché dell’art. 36 dello
Statuto Speciale e del D.P.R. n.1074/1965;
- art. 75 per violazione dell’art.
117, comma 2 lett. e) ed h) della Costituzione;
- art. 87 per violazione degli articoli 3
e 97 della Costituzione;
- art. 89 per violazione degli articoli
3, 97 e 117, comma 2 lett. e) della Costituzione;
- art. 104 per violazione degli articoli
3 e 97 della Costituzione;
- art. 125, comma 1 ultimo periodo per
violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- art. 126 per violazione degli articoli
3, 81, comma 4 e 97 della Costituzione;
- art. 127, comma 14 per violazione
dell’articolo 3, 117, comma 2 lett. e) e 119 della Costituzione
nonché dell’art. 36 dello Statuto Speciale e del D.P.R. n.
1074/1965.
Palermo, 10 maggio 2010
Il
Commissario dello Stato per
(Prefetto dott. Michele Lepri Gallerano)
N O T
I F I C A
l’anno
duemiladieci, il giorno 10 del mese
di maggio in Palermo, alle ore
su istanza del Sig. Commissario dello Stato per
Io
sottoscritto Messo comunale ho notificato e dato copia del presente al
Presidente della Regione siciliana consegnandolo nella sua sede a mano di